La pronuncia è stata emessa a seguito di rinvio pregiudiziale. Il giudizio a quo ha ad oggetto il recupero dell’esenzione fiscale su interessi e royalties prevista dall’ordinamento di Gibilterra e dichiarata aiuto di Stato incompatibile da parte della Commissione UE. In particolare, la Corte di giustizia si pronuncia sulla possibilità di detrarre, dall’importo oggetto di recupero, l’imposta assolta, nello Stato della fonte, su dividendi e interessi prodotti all’estero. Secondo i Giudici europei tale detrazione è legittima poiché non si può impedire ai beneficiari di avvalersi, in sede di recupero, di detrazioni e deduzioni previste dalla legislazione nazionale, purché essi ne avessero effettivamente diritto nel periodo d’imposta nel quale i redditi avrebbero dovuto essere tassati. Inoltre, il credito d’imposta non costituisce, a sua volta, un aiuto di Stato, perché è una norma generale compresa nel sistema di riferimento e non presenta profili di selettività.
Quattrocchi, A., Recupero di aiuti di Stato attuati mediante misure fiscali e rilevanza delle imposte assolte all'estero, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2023; 2023 (4): 1794-1807 [https://hdl.handle.net/10807/252278]
Recupero di aiuti di Stato attuati mediante misure fiscali e rilevanza delle imposte assolte all'estero
Quattrocchi, Andrea
2022
Abstract
La pronuncia è stata emessa a seguito di rinvio pregiudiziale. Il giudizio a quo ha ad oggetto il recupero dell’esenzione fiscale su interessi e royalties prevista dall’ordinamento di Gibilterra e dichiarata aiuto di Stato incompatibile da parte della Commissione UE. In particolare, la Corte di giustizia si pronuncia sulla possibilità di detrarre, dall’importo oggetto di recupero, l’imposta assolta, nello Stato della fonte, su dividendi e interessi prodotti all’estero. Secondo i Giudici europei tale detrazione è legittima poiché non si può impedire ai beneficiari di avvalersi, in sede di recupero, di detrazioni e deduzioni previste dalla legislazione nazionale, purché essi ne avessero effettivamente diritto nel periodo d’imposta nel quale i redditi avrebbero dovuto essere tassati. Inoltre, il credito d’imposta non costituisce, a sua volta, un aiuto di Stato, perché è una norma generale compresa nel sistema di riferimento e non presenta profili di selettività.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.