Il contributo tratta delle regole da cui dipende la sussistenza della giurisdizione italiana in rapporto a un’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’Administrator irlandese di un fondo d’investimento di tipo hedge situato nelle isole Cayman per avere questi falsificato i dati patrimoniali del fondo e avere così indotto alcuni investitori, destinatari di queste e ulteriori informazioni nell’ambito di una trattativa occorsa in Italia con il Manager della società di gestione del fondo e un intermediario, ad acquistare quote del fondo. Sorgono, al riguardo, una serie di questioni concernenti l’interpretazione dell’art. 7, punto 2, del reg. (UE) n. 1215/2012, che prevede una competenza speciale in materia di illeciti civili: la questione della localizzazione del fatto generatore del danno ove l’illecito consegua a condotte tenute da soggetti diversi in Stati differenti, e la localizzazione della lesione ove il danno derivi dalla decisione di procedere ad un investimento sulla base di informazioni false.
Benini, C., La competenza giurisdizionale in tema di responsabilità per informazioni false relative ad un fondo d'investimento straniero, <<RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO>>, 2023; (1): 81-106 [https://hdl.handle.net/10807/230776]
La competenza giurisdizionale in tema di responsabilità per informazioni false relative ad un fondo d'investimento straniero
Benini, Caterina
Primo
2023
Abstract
Il contributo tratta delle regole da cui dipende la sussistenza della giurisdizione italiana in rapporto a un’azione di responsabilità promossa nei confronti dell’Administrator irlandese di un fondo d’investimento di tipo hedge situato nelle isole Cayman per avere questi falsificato i dati patrimoniali del fondo e avere così indotto alcuni investitori, destinatari di queste e ulteriori informazioni nell’ambito di una trattativa occorsa in Italia con il Manager della società di gestione del fondo e un intermediario, ad acquistare quote del fondo. Sorgono, al riguardo, una serie di questioni concernenti l’interpretazione dell’art. 7, punto 2, del reg. (UE) n. 1215/2012, che prevede una competenza speciale in materia di illeciti civili: la questione della localizzazione del fatto generatore del danno ove l’illecito consegua a condotte tenute da soggetti diversi in Stati differenti, e la localizzazione della lesione ove il danno derivi dalla decisione di procedere ad un investimento sulla base di informazioni false.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.