Entrambe le pronunce attengono a processi arbitrali che sono rimasti pendenti in stato di quiescenza, senza alcuna attività processuale, per molti anni. Il primo caso, deciso dalla Corte di cassazione, attiene alla questione della permanenza o meno dell’effetto sospensivo della prescrizione dalla notifica della domanda arbitrale, non seguita dalla costituzione del collegio, né da una formale dichiarazione di estinzione del processo arbitrale, sollevata in seno al giudizio statale de eadem re instaurato oltre dieci anni dopo e giunto in sede di legittimità. Il secondo caso attiene ad un provvedimento di estinzione pronunciato dal Collegio arbitrale per inattività delle parti prolungatasi per oltre quattro anni, che ha posto la questione della sua impugnabilità quale lodo definitivo di rito innanzi alla Corte di appello ex art. 827 c.p.c. L’Autrice ripercorre criticamente entrambe le decisioni, la prima per aver salvato l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nonostante non si fosse neppure mai costituto il collegio arbitrale, la seconda per aver ritenuto il provvedimento di estinzione non qualificabile quale lodo definitivo impugnabile per nullità ex art. 829 c.p.c., cogliendo lo spunto per alcune riflessioni sull’estinzione del processo arbitrale per inattività delle parti.

Muroni, R., Pendenza anomala di processi arbitrali ed estinzione del processo per inattività delle parti, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2023; 2023 (Febbraio 2023): 341-349 [https://hdl.handle.net/10807/228767]

Pendenza anomala di processi arbitrali ed estinzione del processo per inattività delle parti

Muroni, Raffaella
Primo
2023

Abstract

Entrambe le pronunce attengono a processi arbitrali che sono rimasti pendenti in stato di quiescenza, senza alcuna attività processuale, per molti anni. Il primo caso, deciso dalla Corte di cassazione, attiene alla questione della permanenza o meno dell’effetto sospensivo della prescrizione dalla notifica della domanda arbitrale, non seguita dalla costituzione del collegio, né da una formale dichiarazione di estinzione del processo arbitrale, sollevata in seno al giudizio statale de eadem re instaurato oltre dieci anni dopo e giunto in sede di legittimità. Il secondo caso attiene ad un provvedimento di estinzione pronunciato dal Collegio arbitrale per inattività delle parti prolungatasi per oltre quattro anni, che ha posto la questione della sua impugnabilità quale lodo definitivo di rito innanzi alla Corte di appello ex art. 827 c.p.c. L’Autrice ripercorre criticamente entrambe le decisioni, la prima per aver salvato l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, nonostante non si fosse neppure mai costituto il collegio arbitrale, la seconda per aver ritenuto il provvedimento di estinzione non qualificabile quale lodo definitivo impugnabile per nullità ex art. 829 c.p.c., cogliendo lo spunto per alcune riflessioni sull’estinzione del processo arbitrale per inattività delle parti.
2023
Italiano
Muroni, R., Pendenza anomala di processi arbitrali ed estinzione del processo per inattività delle parti, <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2023; 2023 (Febbraio 2023): 341-349 [https://hdl.handle.net/10807/228767]
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/228767
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact