Chiamate a decidere su una vicenda di turbata libertà degli incanti di ampia risonanza mediatica, la Corte d’Appello di Milano e la Corte di Cassazione pronunciano due sentenze meritevoli di particolare interesse per la qualità delle riflessioni sui fondamenti del diritto penale, nonché per la sensibilità nel preservarsi da forme di diritto penale dell’autore e nell’attenersi al principio di offensività. Benché il verdetto assolutorio di secondo grado sia stato annullato con rinvio per vizio di motivazione, entrambe le decisioni, riguardanti soggetti accusati di aver influenzato la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo comunale, convergono nel ritenere l’irrilevanza della mera irregolarità formale a integrare l’offesa ai beni giuridici tutelati. La nota di commento ricostruisce i principali profili di contrasto giurisprudenziale inerenti alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 353 c.p. e si sofferma sulle soluzioni proposte dai giudici milanesi e dai magistrati di legittimità, dedicando speciale attenzione a una lettura evolutiva del principio di offensività.
Donati, G., La turbata libertà degli incanti tra logiche d’autore e principio di offensività, <<SISTEMA PENALE>>, 2022; (12): 207-224 [https://hdl.handle.net/10807/226929]
La turbata libertà degli incanti tra logiche d’autore e principio di offensività
Donati, Gaia
2022
Abstract
Chiamate a decidere su una vicenda di turbata libertà degli incanti di ampia risonanza mediatica, la Corte d’Appello di Milano e la Corte di Cassazione pronunciano due sentenze meritevoli di particolare interesse per la qualità delle riflessioni sui fondamenti del diritto penale, nonché per la sensibilità nel preservarsi da forme di diritto penale dell’autore e nell’attenersi al principio di offensività. Benché il verdetto assolutorio di secondo grado sia stato annullato con rinvio per vizio di motivazione, entrambe le decisioni, riguardanti soggetti accusati di aver influenzato la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo comunale, convergono nel ritenere l’irrilevanza della mera irregolarità formale a integrare l’offesa ai beni giuridici tutelati. La nota di commento ricostruisce i principali profili di contrasto giurisprudenziale inerenti alla fattispecie incriminatrice di cui all’art. 353 c.p. e si sofferma sulle soluzioni proposte dai giudici milanesi e dai magistrati di legittimità, dedicando speciale attenzione a una lettura evolutiva del principio di offensività.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.