1. La questione: il ruolo degli Incoterms nell’individuazione del luogo della consegna dei beni «in base al contratto» ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b del regolamento Bruxelles I-bis. – 2. L’ordinanza delle Sezioni Unite 28 giugno 2022 n. 20633. – 3. La logica sostanzialistica del foro speciale della materia contrattuale. – 4. Natura sostanziale degli accordi sul luogo dell’adempimento: loro disomogeneita` rispetto agli accordi di scelta del foro; loro assoggettamento, anche ai fini della giurisdizione, alle norme regolatrici della sostanza del rapporto. – 5. Accertamento del consenso all’incorporazione di un Incoterm e ricostruzione del significato della volontà così espressa: la prospettiva dei conflitti di leggi. – 6. Segue. La prospettiva della convenzione di Vienna sulla compravendita di beni mobili. – 7. Le condizioni di efficacia dell’accordo secondo la Cassazione: il requisito della «chiarezza». – 8. Inconciliabilità dell’approccio della Cassazione con le indicazioni ricavabili dalle sentenze Zelger, Car Trim ed Electrosteel della Corte di giustizia. – 9. Rilievi conclusivi.
Franzina, P., Il ruolo degli Incoterms nella determinazione convenzionale del luogo della consegna: note critiche sulla giurisprudenza della Cassazione, <<RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE>>, 2022; 58 (3): 562-590 [https://hdl.handle.net/10807/219647]
Il ruolo degli Incoterms nella determinazione convenzionale del luogo della consegna: note critiche sulla giurisprudenza della Cassazione
Franzina, P.
2022
Abstract
1. La questione: il ruolo degli Incoterms nell’individuazione del luogo della consegna dei beni «in base al contratto» ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b del regolamento Bruxelles I-bis. – 2. L’ordinanza delle Sezioni Unite 28 giugno 2022 n. 20633. – 3. La logica sostanzialistica del foro speciale della materia contrattuale. – 4. Natura sostanziale degli accordi sul luogo dell’adempimento: loro disomogeneita` rispetto agli accordi di scelta del foro; loro assoggettamento, anche ai fini della giurisdizione, alle norme regolatrici della sostanza del rapporto. – 5. Accertamento del consenso all’incorporazione di un Incoterm e ricostruzione del significato della volontà così espressa: la prospettiva dei conflitti di leggi. – 6. Segue. La prospettiva della convenzione di Vienna sulla compravendita di beni mobili. – 7. Le condizioni di efficacia dell’accordo secondo la Cassazione: il requisito della «chiarezza». – 8. Inconciliabilità dell’approccio della Cassazione con le indicazioni ricavabili dalle sentenze Zelger, Car Trim ed Electrosteel della Corte di giustizia. – 9. Rilievi conclusivi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.