Nonostante la risonanza avuta sulla stampa, la sentenza in rassegna non afferma, rispetto ai precedenti più recenti, novità sostanziali favorevoli ai soggetti sanzionati con l'utilizzo di apparecchi autovelox. Anzi, la sentenza, in accoglimento di un ricorso di un Comune, circoscrive l'estensione dell'obbligo della contestazione immediata. Si afferma, infatti, che il giudice dell'opposizione non può annullare il provvedimento sanzionatorio conseguente all'accertamento della violazione dei limiti di velocità con l'utilizzo dell'autovelox, motivando tale scelta con la considerazione che il servizio di vigilanza deve essere predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata al trasgressore (in particolare con l'ausilio di una seconda pattuglia adibita alla contestazione delle violazioni rilevate a monte dalla prima): per un verso, infatti, al giudice non è dato sindacare le scelte dell'amministrazione sull'organizzazione del servizio, per altro verso nessuna norma impone all'amministrazione di impiegare, per consentire l'immediata contestazione delle violazioni al codice della strada, una pluralità di pattuglie. Secondo l'A., la conclusione non può che essere nel senso che la verifica dell'impossibilità della contestazione immediata - da cui discende la validità del successivo accertamento - va condotta con riferimento al servizio di vigilanza per come esso è stato concretamente organizzato e non con riferimento ad un'ipotetica diversa modalità d'organizzazione del servizio che meglio avrebbe consentito tale forma di contestazione.
Cerbo, P., Nota a Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494, in tema di violazioni al codice della strada accertate mediante autovelox, <<IL FORO ITALIANO>>, 2001; (Maggio): 1561-1562 [http://hdl.handle.net/10807/21708]
Nota a Cass. 21 febbraio 2001, n. 2494, in tema di violazioni al codice della strada accertate mediante autovelox
Cerbo, Pasquale
2001
Abstract
Nonostante la risonanza avuta sulla stampa, la sentenza in rassegna non afferma, rispetto ai precedenti più recenti, novità sostanziali favorevoli ai soggetti sanzionati con l'utilizzo di apparecchi autovelox. Anzi, la sentenza, in accoglimento di un ricorso di un Comune, circoscrive l'estensione dell'obbligo della contestazione immediata. Si afferma, infatti, che il giudice dell'opposizione non può annullare il provvedimento sanzionatorio conseguente all'accertamento della violazione dei limiti di velocità con l'utilizzo dell'autovelox, motivando tale scelta con la considerazione che il servizio di vigilanza deve essere predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata al trasgressore (in particolare con l'ausilio di una seconda pattuglia adibita alla contestazione delle violazioni rilevate a monte dalla prima): per un verso, infatti, al giudice non è dato sindacare le scelte dell'amministrazione sull'organizzazione del servizio, per altro verso nessuna norma impone all'amministrazione di impiegare, per consentire l'immediata contestazione delle violazioni al codice della strada, una pluralità di pattuglie. Secondo l'A., la conclusione non può che essere nel senso che la verifica dell'impossibilità della contestazione immediata - da cui discende la validità del successivo accertamento - va condotta con riferimento al servizio di vigilanza per come esso è stato concretamente organizzato e non con riferimento ad un'ipotetica diversa modalità d'organizzazione del servizio che meglio avrebbe consentito tale forma di contestazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.