Il saggio affronta criticamente la disciplina unitaria del risarcimento del danno, contenuta negli artt. 1223-1227 c.c., alla quale fa rinvio, per la responsabilità extracontrattuale, l’art. 2056. La tesi sostenuta è che tale disciplina, storicamente concepita con riguardo all’inadempimento, non sia adatta ad una trasposizione pura e semplice nella responsabilità extracontrattuale. In particolare, l’art. 1223, servendosi del linguaggio causale, discipina le conseguenze dell’inadempimento, non occupandosi della causalità che dal fatto giunge all’evento, la quale è invece il problema principale della causalità nella responsabilità extracontrattuale. Anche il mancato richiamo dell’art. 1225 c.c. ad opera dell’art. 2056, dal quale normalmente si ricava l’idea che nella responsabilità aquiliana si risponde sempre anche del danno non prevedibile, viene messo in discussione. Esso risulta incongruo rispetto a una visione moderna della responsabilità aquiliana, nella quale la regola di condotta può dirsi violata proprio in riferimento a una mancata considerazione dei costi del danno, dalla quale esulano per definizione i danni imprevedibili. Si propone infine una disciplina autonoma del risarcimento nelle due specie della responsabilità civile.
Castronovo, C., Il risarcimento del danno, <<RIVISTA DI DIRITTO CIVILE>>, 2006; (6): 81-97 [http://hdl.handle.net/10807/21681]
Il risarcimento del danno
Castronovo, Carlo
2006
Abstract
Il saggio affronta criticamente la disciplina unitaria del risarcimento del danno, contenuta negli artt. 1223-1227 c.c., alla quale fa rinvio, per la responsabilità extracontrattuale, l’art. 2056. La tesi sostenuta è che tale disciplina, storicamente concepita con riguardo all’inadempimento, non sia adatta ad una trasposizione pura e semplice nella responsabilità extracontrattuale. In particolare, l’art. 1223, servendosi del linguaggio causale, discipina le conseguenze dell’inadempimento, non occupandosi della causalità che dal fatto giunge all’evento, la quale è invece il problema principale della causalità nella responsabilità extracontrattuale. Anche il mancato richiamo dell’art. 1225 c.c. ad opera dell’art. 2056, dal quale normalmente si ricava l’idea che nella responsabilità aquiliana si risponde sempre anche del danno non prevedibile, viene messo in discussione. Esso risulta incongruo rispetto a una visione moderna della responsabilità aquiliana, nella quale la regola di condotta può dirsi violata proprio in riferimento a una mancata considerazione dei costi del danno, dalla quale esulano per definizione i danni imprevedibili. Si propone infine una disciplina autonoma del risarcimento nelle due specie della responsabilità civile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.