Lo scritto rileva come nel conflitto che sembrava essersi instaurato all’interno della giurisprudenza della Suprema Corte, quest’ultima, nelle sentenza n. 26973 e nelle altre di pari data (n. 26972, 74, 75) rese a sezioni unite abbia ribadito l’ancoraggio al modello accolto dalla Corte nelle sentenze “gemelle” n. 8827 e 8828. Di fronte alla regola contenuta nell’art. 2059 c.c., che consente il risarcimento del danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”, le Sezioni unite riaffermano la necessità di un ancoraggio di diritto positivo, costituito o da una previsione legislativa del risarcimento o dalla contemplazione costituzionale di un diritto della persona, la cui violazione impone la tutela anche risarcitoria. In questa seconda ipotesi, nel caso di lesione del diritto alla salute va anzitutto risarcito il danno biologico; nella prima, qualora pure ricorra la lesione del diritto alla salute, il risarcimento del danno morale, che rimane la categoria del danno non patrimoniale “nei casi determinati dalla legge”, nel senso tradizionale del termine costituiti dalla previsione dell’art. 185 c.p. e dalle altre norme di legge nelle quali nel frattempo esso è stato testualmente previsto, concorre con il risarcimento del danno biologico.

Castronovo, C., Danno esistenziale: il lungo addio, <<DANNO E RESPONSABILITÀ>>, 2009; (1): 1-6 [http://hdl.handle.net/10807/21620]

Danno esistenziale: il lungo addio

Castronovo, Carlo
2009

Abstract

Lo scritto rileva come nel conflitto che sembrava essersi instaurato all’interno della giurisprudenza della Suprema Corte, quest’ultima, nelle sentenza n. 26973 e nelle altre di pari data (n. 26972, 74, 75) rese a sezioni unite abbia ribadito l’ancoraggio al modello accolto dalla Corte nelle sentenze “gemelle” n. 8827 e 8828. Di fronte alla regola contenuta nell’art. 2059 c.c., che consente il risarcimento del danno non patrimoniale “solo nei casi determinati dalla legge”, le Sezioni unite riaffermano la necessità di un ancoraggio di diritto positivo, costituito o da una previsione legislativa del risarcimento o dalla contemplazione costituzionale di un diritto della persona, la cui violazione impone la tutela anche risarcitoria. In questa seconda ipotesi, nel caso di lesione del diritto alla salute va anzitutto risarcito il danno biologico; nella prima, qualora pure ricorra la lesione del diritto alla salute, il risarcimento del danno morale, che rimane la categoria del danno non patrimoniale “nei casi determinati dalla legge”, nel senso tradizionale del termine costituiti dalla previsione dell’art. 185 c.p. e dalle altre norme di legge nelle quali nel frattempo esso è stato testualmente previsto, concorre con il risarcimento del danno biologico.
2009
Italiano
Castronovo, C., Danno esistenziale: il lungo addio, <<DANNO E RESPONSABILITÀ>>, 2009; (1): 1-6 [http://hdl.handle.net/10807/21620]
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