Il commento prende in considerazione una pronuncia della Suprema Corte che ha suscitato particolare attenzione tra i mezzi di informazione, a causa dell'affermazione per cui, con riferimento alle modalità della condotta tipica del reato di violenza sessuale, i blue-jeans non potrebbero essere sfilati senza il consenso della vittima, escludendo di conseguenza la sussistenza del reato. Premesse alcune considerazioni preliminari in tema di bene giuridico tutelato dalle nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge n. 66 del 1996 e richiamati alcuni modelli di ordinamenti stranieri nei quali la riorganizzazione dei reati sessuali secondo il bene generale della persona era già avvenuta, l'Autore ripercorre le argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza, che sembra ignorare le istanze di tutela della persona che hanno condotto alla riforma. Osservazioni critiche sono sviluppate anche alla luce delle ricerche empirico-sperimentali relative all'uso della violenza e della minaccia nell'ambito dei reati contro la libertà sessuale. Da questi studi emerge che il consenso della vittima al rapporto sessuale non può essere dedotto in via diretta dal fatto che la vittima non abbia opposto un'efficace resistenza all'aggressore, dovendo il concetto di "violenza" essere inteso in un senso più ampio rispetto alla mera costrizione fisica.
Bertolino, M., Libertà sessuale e blue-jeans, <<RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE>>, 1999; (2): 694-710 [http://hdl.handle.net/10807/20951]
Libertà sessuale e blue-jeans
Bertolino, Marta
1999
Abstract
Il commento prende in considerazione una pronuncia della Suprema Corte che ha suscitato particolare attenzione tra i mezzi di informazione, a causa dell'affermazione per cui, con riferimento alle modalità della condotta tipica del reato di violenza sessuale, i blue-jeans non potrebbero essere sfilati senza il consenso della vittima, escludendo di conseguenza la sussistenza del reato. Premesse alcune considerazioni preliminari in tema di bene giuridico tutelato dalle nuove disposizioni in materia introdotte dalla legge n. 66 del 1996 e richiamati alcuni modelli di ordinamenti stranieri nei quali la riorganizzazione dei reati sessuali secondo il bene generale della persona era già avvenuta, l'Autore ripercorre le argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza, che sembra ignorare le istanze di tutela della persona che hanno condotto alla riforma. Osservazioni critiche sono sviluppate anche alla luce delle ricerche empirico-sperimentali relative all'uso della violenza e della minaccia nell'ambito dei reati contro la libertà sessuale. Da questi studi emerge che il consenso della vittima al rapporto sessuale non può essere dedotto in via diretta dal fatto che la vittima non abbia opposto un'efficace resistenza all'aggressore, dovendo il concetto di "violenza" essere inteso in un senso più ampio rispetto alla mera costrizione fisica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.