Il commento all'art. 8 della legge n. 196/1997 (cd. pacchetto Treu) si incentra sulle aperture all'assunzione dei lavoratori in mobilità tramite il neo-istituto del lavoro temporaneo, che dopo la riforma Biagi (d. lgs. n. 276/2003) si sarebbe chiamata somministrazione di lavoro. Le facilitazioni sono state previste in modo differenziato a seconda che l'agenzia di lavoro interinale si impegni o meno all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
Occhino, A., Prestazione di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità (sub art. 8, legge n. 196/1997), <<LE NUOVE LEGGI CIVILI COMMENTATE>>, 1998; 1998 (5-6): 1261-1273 [http://hdl.handle.net/10807/2090]
Prestazione di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità (sub art. 8, legge n. 196/1997)
Occhino, Antonella
1998
Abstract
Il commento all'art. 8 della legge n. 196/1997 (cd. pacchetto Treu) si incentra sulle aperture all'assunzione dei lavoratori in mobilità tramite il neo-istituto del lavoro temporaneo, che dopo la riforma Biagi (d. lgs. n. 276/2003) si sarebbe chiamata somministrazione di lavoro. Le facilitazioni sono state previste in modo differenziato a seconda che l'agenzia di lavoro interinale si impegni o meno all'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.