La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8175 del 2021, ha affermato che non è dovuta l’imposta sulle donazioni, per difetto del requisito della territorialità, quando il donante non è residente in Italia e i beni e i diritti oggetto di liberalità non si trovano nello Stato italiano al momento della donazione a favore del donatario residente nello Stato. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 346/1990, quando il donante è residente in un altro Stato, il donatario residente in Italia deve essere gravato dall’imposta sulle donazioni solo in relazione ai beni e ai diritti esistenti entro i confini dell’ordinamento nazionale. Per tali ragioni, secondo la sentenza qui esaminata, il donatario italiano, che ha ricevuto dal donante svizzero la somma di denaro proveniente da un conto corrente ivi localizzato, non deve essere gravato da alcuna imposta sulle donazioni, perché si tratta di una fattispecie che difetta del requisito della territorialità.

Tropea, A., La territorialità dell’imposta sulle donazioni. Il particolare caso del bonifico estero, <<STRUMENTI FINANZIARI E FISCALITÀ>>, 2021; (54): 65-73 [http://hdl.handle.net/10807/206709]

La territorialità dell’imposta sulle donazioni. Il particolare caso del bonifico estero

Tropea, Alessandro
2021

Abstract

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8175 del 2021, ha affermato che non è dovuta l’imposta sulle donazioni, per difetto del requisito della territorialità, quando il donante non è residente in Italia e i beni e i diritti oggetto di liberalità non si trovano nello Stato italiano al momento della donazione a favore del donatario residente nello Stato. Difatti, ai sensi dell’art. 2, comma 2, D.Lgs. 346/1990, quando il donante è residente in un altro Stato, il donatario residente in Italia deve essere gravato dall’imposta sulle donazioni solo in relazione ai beni e ai diritti esistenti entro i confini dell’ordinamento nazionale. Per tali ragioni, secondo la sentenza qui esaminata, il donatario italiano, che ha ricevuto dal donante svizzero la somma di denaro proveniente da un conto corrente ivi localizzato, non deve essere gravato da alcuna imposta sulle donazioni, perché si tratta di una fattispecie che difetta del requisito della territorialità.
2021
Italiano
Tropea, A., La territorialità dell’imposta sulle donazioni. Il particolare caso del bonifico estero, <<STRUMENTI FINANZIARI E FISCALITÀ>>, 2021; (54): 65-73 [http://hdl.handle.net/10807/206709]
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