Gli artt. 146, par. 1, lett. b), e 147 della Direttiva 2006/112/CE dispongono che le esportazioni di beni non commerciali, eseguite da viaggiatori non residenti e/o non domiciliati nell’Unione europea, devono essere esentate dall’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare che la medesima operazione possa subire una doppia imposizione, una prima volta con l’applicazione dell’IVA europea e una seconda volta con l’applicazione dell’imposta sulle vendite prevista nello Stato in cui detti beni e servizi verranno immessi in consumo. In questa particolare fattispecie di esenzione, le esportazioni “tax-free”, nel medesimo istante in cui si concretizzano, devono “non incidere” il viaggiatore extra-Ue (soggetto situato “a valle”) ed “eliminare” l’esposizione debitoria verso l’Erario del ne- goziante europeo (soggetto situato “a monte”). Dunque, si deve realizzare un “vantaggio fiscale” per i soggetti passivi (negozianti europei) e per gli esportatori (viaggiatori ex- tra-Ue) e il mancato incameramento del tributo è un “disvalore” che deve essere sopportato soltanto dall’ordinamento europeo. Il momento rilevante che fa sorgere l’esenzione è rap- presentato dalla “vidimazione della dichiarazione di esportazione” disciplinata dagli artt. 137 e 140 del Reg. Ue, 28 luglio 2015, n. 2446. Ma, come si vedrà, l’attuazione di questa norma europea nell’ordinamento italiano provoca gravi distorsioni in materia IVA.

Tropea, A., Vigilanza doganale: gli effetti giuridici della dichiarazione verbale all’esportazione resa al valico di frontiera, <<RIVISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA>>, 2020; (2): 433-456 [http://hdl.handle.net/10807/206702]

Vigilanza doganale: gli effetti giuridici della dichiarazione verbale all’esportazione resa al valico di frontiera

Tropea, Alessandro
2020

Abstract

Gli artt. 146, par. 1, lett. b), e 147 della Direttiva 2006/112/CE dispongono che le esportazioni di beni non commerciali, eseguite da viaggiatori non residenti e/o non domiciliati nell’Unione europea, devono essere esentate dall’imposta sul valore aggiunto, al fine di evitare che la medesima operazione possa subire una doppia imposizione, una prima volta con l’applicazione dell’IVA europea e una seconda volta con l’applicazione dell’imposta sulle vendite prevista nello Stato in cui detti beni e servizi verranno immessi in consumo. In questa particolare fattispecie di esenzione, le esportazioni “tax-free”, nel medesimo istante in cui si concretizzano, devono “non incidere” il viaggiatore extra-Ue (soggetto situato “a valle”) ed “eliminare” l’esposizione debitoria verso l’Erario del ne- goziante europeo (soggetto situato “a monte”). Dunque, si deve realizzare un “vantaggio fiscale” per i soggetti passivi (negozianti europei) e per gli esportatori (viaggiatori ex- tra-Ue) e il mancato incameramento del tributo è un “disvalore” che deve essere sopportato soltanto dall’ordinamento europeo. Il momento rilevante che fa sorgere l’esenzione è rap- presentato dalla “vidimazione della dichiarazione di esportazione” disciplinata dagli artt. 137 e 140 del Reg. Ue, 28 luglio 2015, n. 2446. Ma, come si vedrà, l’attuazione di questa norma europea nell’ordinamento italiano provoca gravi distorsioni in materia IVA.
2020
Italiano
Tropea, A., Vigilanza doganale: gli effetti giuridici della dichiarazione verbale all’esportazione resa al valico di frontiera, <<RIVISTA DELLA GUARDIA DI FINANZA>>, 2020; (2): 433-456 [http://hdl.handle.net/10807/206702]
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