La Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, modificativa della Direttiva 2006/112 (Direttiva IVA), ha armonizzato nell’ordinamento europeo la disciplina IVA dei c.d. voucher o buoni-corrispettivo, introducendo disposizioni volte a re- golamentare in maniera uniforme il trattamento fiscale dei buoni che conferiscono al titolare il diritto all’acquisto di beni e servizi. Secondo il nuovo art. 30-bis della Direttiva 2006/112, il voucher è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi. L’ordinamento italiano, nel recepire le nuove regole impositive IVA entro il 1° gennaio 2019, col d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13. Il nuovo quadro normativo europeo ha avuto il pregio di eliminare forme di doppia imposizione o non im- posizione IVA, posto che il “momento” rilevante, al ricorrere del quale l’IVA diviene esigibile, è stato chiaramente fissato dal legislatore. Tuttavia, alcuni punti controversi non hanno ancora trovato soluzione, quali, ad esempio, la definizione delle ipotesi di esclusione e il trattamento tributario connesso allo scambio dei buoni-corrispettivo.
Tropea, A., Il momento rilevante ai fini Iva. L'utilizzo dei buoni-corrispettivo, <<STRUMENTI FINANZIARI E FISCALITÀ>>, 2019; (43): 73-79 [http://hdl.handle.net/10807/206694]
Il momento rilevante ai fini Iva. L'utilizzo dei buoni-corrispettivo
Tropea, A
2019
Abstract
La Direttiva 2016/1065 del 27 giugno 2016, modificativa della Direttiva 2006/112 (Direttiva IVA), ha armonizzato nell’ordinamento europeo la disciplina IVA dei c.d. voucher o buoni-corrispettivo, introducendo disposizioni volte a re- golamentare in maniera uniforme il trattamento fiscale dei buoni che conferiscono al titolare il diritto all’acquisto di beni e servizi. Secondo il nuovo art. 30-bis della Direttiva 2006/112, il voucher è uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi. L’ordinamento italiano, nel recepire le nuove regole impositive IVA entro il 1° gennaio 2019, col d.lgs. 29 novembre 2018, n. 141, ha introdotto nel D.P.R. 633/1972 gli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater e il comma 5-bis dell’art. 13. Il nuovo quadro normativo europeo ha avuto il pregio di eliminare forme di doppia imposizione o non im- posizione IVA, posto che il “momento” rilevante, al ricorrere del quale l’IVA diviene esigibile, è stato chiaramente fissato dal legislatore. Tuttavia, alcuni punti controversi non hanno ancora trovato soluzione, quali, ad esempio, la definizione delle ipotesi di esclusione e il trattamento tributario connesso allo scambio dei buoni-corrispettivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.