Con la sentenza n. 202 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 avendo la disciplina regionale generato un aumento significativo della pressione insediativa ed alterato la funzione pianificatoria urbanistica comunale quale funzione fondamentale dei Comuni senza assicurare alcun raccordo collaborativo. Per risolvere il conflitto derivante dalla sovrapposizione delle diverse attribuzioni la Corte ricorre ad uno scrutinio di proporzionalità nell’ambito della sussidiarietà verticale. Di qui un primo motivo di interesse della pronuncia, la quale nell’occasione fornisce alcune precisazioni utili per assicurare tutela al principio di sussidiarietà verticale impiegando la proporzionalità e il raccordo collaborativo come parametri per individuare il punto di equilibrio che deve sussistere tra “esercizio delle competenze regionali e salvaguardia dell’autonomia dei Comuni”. Un secondo motivo di interesse riguarda invece le implicazioni che discendono dalla sentenza della Corte sulle disposizioni della L.R. n. 11 del 2021 che non sono state toccate dalla pronuncia di incostituzionalità e che risultano ad oggi applicabili. Alla luce dei principi affermati nella sentenza, ci si chiede se e in che misura la disciplina regionale introdotta nel 2021 possa alterare l’esercizio della funzione pianificatoria comunale e rivelarsi lesiva dell’autonomia costituzionale dei Comuni.

Rinaldi, P. G., Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionalee funzione pianificatoria comunale., <<FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA>>, 2022; 2022 (1): 241-255 [http://hdl.handle.net/10807/205282]

Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionale e funzione pianificatoria comunale.

Rinaldi, Pio G.
Primo
2022

Abstract

Con la sentenza n. 202 del 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 avendo la disciplina regionale generato un aumento significativo della pressione insediativa ed alterato la funzione pianificatoria urbanistica comunale quale funzione fondamentale dei Comuni senza assicurare alcun raccordo collaborativo. Per risolvere il conflitto derivante dalla sovrapposizione delle diverse attribuzioni la Corte ricorre ad uno scrutinio di proporzionalità nell’ambito della sussidiarietà verticale. Di qui un primo motivo di interesse della pronuncia, la quale nell’occasione fornisce alcune precisazioni utili per assicurare tutela al principio di sussidiarietà verticale impiegando la proporzionalità e il raccordo collaborativo come parametri per individuare il punto di equilibrio che deve sussistere tra “esercizio delle competenze regionali e salvaguardia dell’autonomia dei Comuni”. Un secondo motivo di interesse riguarda invece le implicazioni che discendono dalla sentenza della Corte sulle disposizioni della L.R. n. 11 del 2021 che non sono state toccate dalla pronuncia di incostituzionalità e che risultano ad oggi applicabili. Alla luce dei principi affermati nella sentenza, ci si chiede se e in che misura la disciplina regionale introdotta nel 2021 possa alterare l’esercizio della funzione pianificatoria comunale e rivelarsi lesiva dell’autonomia costituzionale dei Comuni.
2022
Italiano
Rinaldi, P. G., Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionalee funzione pianificatoria comunale., <<FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA>>, 2022; 2022 (1): 241-255 [http://hdl.handle.net/10807/205282]
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Rinaldi PG_FQC_1-2022.pdf

accesso aperto

Descrizione: Il recupero del patrimonio edilizio dismesso tra legislazione regionale e funzione pianificatoria comunale.
Tipologia file ?: Versione Editoriale (PDF)
Licenza: Non specificato
Dimensione 195.51 kB
Formato Adobe PDF
195.51 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10807/205282
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact