La Corte di giustizia dell’Unione Europea si e` recentemente pronunciata circa i confini di applicabilita` dell’art. 205 della direttiva iva. Piu` precisamente, i Giudici unionali hanno affermato che la disposizione in parola non debba considerarsi ostativa ad una normativa nazionale in forza della quale il responsabile in solido debba pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (iva) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo. Ebbene, le conclusioni formulate dal Collegio europeo sembrerebbero prestarsi sia ad almeno due considerazioni critiche – discendenti da una non adeguata valorizzazione del principio di proporzionalita` e da un’errata, perche´ riduttiva, qualificazione giuridica della funzione degli interessi di mora – sia a pari riflessioni attinenti da un lato all’inquadramento della responsabilita` solidale entro i cui confini avrebbe dovuto inquadrarsi il caso in specie, dall’altro all’attribuzione del diritto di rimborso laddove il tributo non versato sia stato, poi, corrisposto sia dal debitore originario che dal responsabile in solido.

Purpura, A., Omesso versamento iva e responsabilita` in solido: alcune considerazioni a margine di una recente (e non del tutto convincente) sentenza della CGUE, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2021; (4): 1829-1861 [http://hdl.handle.net/10807/204380]

Omesso versamento iva e responsabilita` in solido: alcune considerazioni a margine di una recente (e non del tutto convincente) sentenza della CGUE

Purpura, Andrea
2021

Abstract

La Corte di giustizia dell’Unione Europea si e` recentemente pronunciata circa i confini di applicabilita` dell’art. 205 della direttiva iva. Piu` precisamente, i Giudici unionali hanno affermato che la disposizione in parola non debba considerarsi ostativa ad una normativa nazionale in forza della quale il responsabile in solido debba pagare, oltre all’importo dell’imposta sul valore aggiunto (iva) non pagato dal debitore di tale imposta, gli interessi di mora dovuti da quest’ultimo su tale importo. Ebbene, le conclusioni formulate dal Collegio europeo sembrerebbero prestarsi sia ad almeno due considerazioni critiche – discendenti da una non adeguata valorizzazione del principio di proporzionalita` e da un’errata, perche´ riduttiva, qualificazione giuridica della funzione degli interessi di mora – sia a pari riflessioni attinenti da un lato all’inquadramento della responsabilita` solidale entro i cui confini avrebbe dovuto inquadrarsi il caso in specie, dall’altro all’attribuzione del diritto di rimborso laddove il tributo non versato sia stato, poi, corrisposto sia dal debitore originario che dal responsabile in solido.
2021
Italiano
Purpura, A., Omesso versamento iva e responsabilita` in solido: alcune considerazioni a margine di una recente (e non del tutto convincente) sentenza della CGUE, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2021; (4): 1829-1861 [http://hdl.handle.net/10807/204380]
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