L’attuale quadro normativo europeo (art. 110-118 TFUE) prevede che ai fini dell’adozione di misure fiscali vincolanti nei confronti degli Stati Membri sia necessario che il consenso da questi prestato sia unanime. Purtuttavia, e` chiaro che cio` presupponga l’accettazione degli Stati Membri d’una limitazione dei propri poteri sovrani in materia tributaria, con una conseguente attrazione di questi verso l’ordinamento giuridico unionale. Ciononostante le politiche fiscali statuali volte alla salvaguardia di una maggior attrattivita` fiscale verso gli operatori economici esterni (digitali e non), trovano nel vincolo dell’unanimita` un pericoloso strumento normativo attraverso cui impedire, per mezzo d’una espressione di voto contraria all’adozione di misure comuni, un riavvicinamento tra le normative europee. Detto andamento ha trovato cristallizzazione nella mancata adozione di una web tax europea, occasione in cui e` emerso chiaramente come alla necessita` di promuovere tanto il buon funzionamento quanto il continuativo sviluppo del mercato interno ponendo tutti gli Stati membri dell’Unione Europea nelle condizioni di competere a partire da una situazione di sostanziale parita` e di usufruire pienamente dei vantaggi del mercato interno, facciano da contraltare egoismi statuali che trovano, paradossalmente, legittimazione proprio nel vincolo del consenso unanime. In un quadro cosı` delineato, pero` , in chiave di superamento dello stallo europeo sul tema della tassazione delle economie digitali, si vuole, in questa sede, evidenziare che l’art. 116 TFUE conferisca al Parlamento europeo ed al Consiglio il potere di deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria laddove la Commissione – a seguito di una consultazione effettuata con gli Stati Membri per il superamento delle divergenze tra questi intercorrenti – constati che dal permanere d’una disparita` esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri ne derivi un falsamento delle condizioni di concorrenza sul mercato interno e provochi, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata. In tal senso, ci si chiede se l’applicazione della norma richiamata possa costituire uno strumento di riavvicinamento tra le diverse normative statuali europee in tema di tassazione delle digital economy, laddove dall’attrattivita` fiscale di alcuni Stati Membri (a discapito di altri) ne derivi un’alterazione della concorrenza tributaria interna all’Unione.
Purpura, A., La web tax europea tra armonizzazione fiscale, unanimità e potenziale applicabilità dell’art. 116 TFUE, <<DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA INTERNAZIONALE>>, 2020; (2): 503-528 [http://hdl.handle.net/10807/204371]
La web tax europea tra armonizzazione fiscale, unanimità e potenziale applicabilità dell’art. 116 TFUE
Purpura, Andrea
2020
Abstract
L’attuale quadro normativo europeo (art. 110-118 TFUE) prevede che ai fini dell’adozione di misure fiscali vincolanti nei confronti degli Stati Membri sia necessario che il consenso da questi prestato sia unanime. Purtuttavia, e` chiaro che cio` presupponga l’accettazione degli Stati Membri d’una limitazione dei propri poteri sovrani in materia tributaria, con una conseguente attrazione di questi verso l’ordinamento giuridico unionale. Ciononostante le politiche fiscali statuali volte alla salvaguardia di una maggior attrattivita` fiscale verso gli operatori economici esterni (digitali e non), trovano nel vincolo dell’unanimita` un pericoloso strumento normativo attraverso cui impedire, per mezzo d’una espressione di voto contraria all’adozione di misure comuni, un riavvicinamento tra le normative europee. Detto andamento ha trovato cristallizzazione nella mancata adozione di una web tax europea, occasione in cui e` emerso chiaramente come alla necessita` di promuovere tanto il buon funzionamento quanto il continuativo sviluppo del mercato interno ponendo tutti gli Stati membri dell’Unione Europea nelle condizioni di competere a partire da una situazione di sostanziale parita` e di usufruire pienamente dei vantaggi del mercato interno, facciano da contraltare egoismi statuali che trovano, paradossalmente, legittimazione proprio nel vincolo del consenso unanime. In un quadro cosı` delineato, pero` , in chiave di superamento dello stallo europeo sul tema della tassazione delle economie digitali, si vuole, in questa sede, evidenziare che l’art. 116 TFUE conferisca al Parlamento europeo ed al Consiglio il potere di deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria laddove la Commissione – a seguito di una consultazione effettuata con gli Stati Membri per il superamento delle divergenze tra questi intercorrenti – constati che dal permanere d’una disparita` esistente nelle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri ne derivi un falsamento delle condizioni di concorrenza sul mercato interno e provochi, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata. In tal senso, ci si chiede se l’applicazione della norma richiamata possa costituire uno strumento di riavvicinamento tra le diverse normative statuali europee in tema di tassazione delle digital economy, laddove dall’attrattivita` fiscale di alcuni Stati Membri (a discapito di altri) ne derivi un’alterazione della concorrenza tributaria interna all’Unione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.