Deve considerarsi esterovestita la societa` costituita da cittadini italiani e avente sede all’interno di uno Stato estero membro dell’Unione Europea ogniqualvolta il suo conto economico risulti costituito esclusivamente da ricavi imputabili ad attivita` situate in Italia. In tal caso sara` da considerarsi legittima la disapplicazione dell’imposta di registro agevolata - oltreche´degli oneri accessori in misura fissa - prevista per l’atto di aumento di capitale dalla Nota IV all’art. 4 della Tabella Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 laddove la societa` destinataria del conferimento abbia sede legale o amministrativa in uno Stato membro dell’Unione Europea.
Purpura, A., Esterovestizione societaria riconducibile a proventi di origine esclusivamente nazionale, <<IL FISCO>>, 2018; (20): 1989-1993 [http://hdl.handle.net/10807/204126]
Esterovestizione societaria riconducibile a proventi di origine esclusivamente nazionale
Purpura, Andrea
2018
Abstract
Deve considerarsi esterovestita la societa` costituita da cittadini italiani e avente sede all’interno di uno Stato estero membro dell’Unione Europea ogniqualvolta il suo conto economico risulti costituito esclusivamente da ricavi imputabili ad attivita` situate in Italia. In tal caso sara` da considerarsi legittima la disapplicazione dell’imposta di registro agevolata - oltreche´degli oneri accessori in misura fissa - prevista per l’atto di aumento di capitale dalla Nota IV all’art. 4 della Tabella Parte I allegata al D.P.R. n. 131/1986 laddove la societa` destinataria del conferimento abbia sede legale o amministrativa in uno Stato membro dell’Unione Europea.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.