L’Amministrazione finanziaria, che emetta un avviso di accertamento per transfer pricing determinando una maggiore imposta IRES, è tenuta a dimostrare la esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su mercato indipendente. Grava, invece, a carico del contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ex art. 9, comma 3, T.U.I.R.
Purpura, A., Accertamenti da transfer pricing ed assolvimento dell’onus probandi, <<GT>>, 2019; (5): 445-451 [http://hdl.handle.net/10807/204023]
Accertamenti da transfer pricing ed assolvimento dell’onus probandi
Purpura, Andrea
Primo
2019
Abstract
L’Amministrazione finanziaria, che emetta un avviso di accertamento per transfer pricing determinando una maggiore imposta IRES, è tenuta a dimostrare la esistenza di transazioni tra imprese collegate con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su mercato indipendente. Grava, invece, a carico del contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali ex art. 9, comma 3, T.U.I.R.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.