La l. 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto nel Codice penale nuove fattispecie di reato contro il patrimo- nio culturale, senza offrire, peraltro, alcuna definizione dell’oggetto di tutela. Dall’analisi delle norme ivi contenute, emerge come la funzione promozionale che s’intende attribuire allo strumento penale circa la salvaguardia del patrimonio artistico sia tutta giocata sulla severità del trattamento sanzionatorio: nella convinzione che la minaccia della pena detentiva sia una componente irrinunciabile per garantire una tutela adeguata degli oggetti con valore culturale. Siffatta finalità non sembra conseguibile, tuttavia, attra- verso il ricorso enfatico al diritto penale retributivo. L’impedire certi eventi lesivi non dipende, infatti, dal carattere esemplare della condanna applicata dopo il verificarsi degli stessi, ma dalla capacità di adottare filtri efficaci nei confronti di condotte pericolose rispetto al bene tutelato. Senza che si possa trascurare, peraltro, la necessità che la legge penale venga rispettata in ragione di un’adesione alle istan- ze di tutela del patrimonio artistico. Onde predisporre una più efficace strategia preventiva quanto alle offese contro il patrimonio artistico, si potrebbero trarre utili spunti di riflessione dalla teoria dei beni comuni: in ragione del carattere diffu- so che li qualifica, tali interessi manifestano, infatti, le stesse esigenze di tutela che valgono per i beni culturali.

Iagnemma, C., I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva, <<ARCHIVIO PENALE>>, 2022; 2022 (1): 1-18 [http://hdl.handle.net/10807/202956]

I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva

Iagnemma, Caterina
2022

Abstract

La l. 9 marzo 2022, n. 22, ha introdotto nel Codice penale nuove fattispecie di reato contro il patrimo- nio culturale, senza offrire, peraltro, alcuna definizione dell’oggetto di tutela. Dall’analisi delle norme ivi contenute, emerge come la funzione promozionale che s’intende attribuire allo strumento penale circa la salvaguardia del patrimonio artistico sia tutta giocata sulla severità del trattamento sanzionatorio: nella convinzione che la minaccia della pena detentiva sia una componente irrinunciabile per garantire una tutela adeguata degli oggetti con valore culturale. Siffatta finalità non sembra conseguibile, tuttavia, attra- verso il ricorso enfatico al diritto penale retributivo. L’impedire certi eventi lesivi non dipende, infatti, dal carattere esemplare della condanna applicata dopo il verificarsi degli stessi, ma dalla capacità di adottare filtri efficaci nei confronti di condotte pericolose rispetto al bene tutelato. Senza che si possa trascurare, peraltro, la necessità che la legge penale venga rispettata in ragione di un’adesione alle istan- ze di tutela del patrimonio artistico. Onde predisporre una più efficace strategia preventiva quanto alle offese contro il patrimonio artistico, si potrebbero trarre utili spunti di riflessione dalla teoria dei beni comuni: in ragione del carattere diffu- so che li qualifica, tali interessi manifestano, infatti, le stesse esigenze di tutela che valgono per i beni culturali.
2022
Italiano
Iagnemma, C., I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva, <<ARCHIVIO PENALE>>, 2022; 2022 (1): 1-18 [http://hdl.handle.net/10807/202956]
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