Nelle organizzazioni complesse i processi decisionali si sviluppano secondo percorsi articolati: si tratta di ambiti, perciò, in cui non vi è un ‘garante-decisore solitario’. L’impedire un dato evento offensivo non dipende, infatti, sic et simpliciter dall’attivazione di un singolo intervento ostativo, quanto, piuttosto, dall’agire collettivo secondo procedure organizzate, che comportano l’implementazione coordinata di poteri aventi per oggetto sia l’acquisizione di informazioni, sia la sollecitazione e il controllo dell’operato altrui. Non si può fare a meno di rilevare, allora, come siffatta concezione sistemica si dimostri difficilmente conciliabile con il concetto tradizionale di Garantenstellung: nozione la quale è concepita, a tutt’oggi, secondo un approccio individualistico-accusatorio ormai anacronistico. In prospettiva de iure condendo, occorre, pertanto, focalizzare l’attenzione anche sul piano dell’agire collettivo. Alla luce di ciò, si propone, dunque, l’introduzione, nell’ambito della disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di un’apposita clausola di equivalenza.
Iagnemma, C., Il reato omissivo improprio nel quadro di un approccio sistemico all'evento offensivo, <<CRIMINALIA>>, 2020; 2020 (N/A): 309-346 [http://hdl.handle.net/10807/202953]
Il reato omissivo improprio nel quadro di un approccio sistemico all'evento offensivo
Iagnemma, Caterina
2020
Abstract
Nelle organizzazioni complesse i processi decisionali si sviluppano secondo percorsi articolati: si tratta di ambiti, perciò, in cui non vi è un ‘garante-decisore solitario’. L’impedire un dato evento offensivo non dipende, infatti, sic et simpliciter dall’attivazione di un singolo intervento ostativo, quanto, piuttosto, dall’agire collettivo secondo procedure organizzate, che comportano l’implementazione coordinata di poteri aventi per oggetto sia l’acquisizione di informazioni, sia la sollecitazione e il controllo dell’operato altrui. Non si può fare a meno di rilevare, allora, come siffatta concezione sistemica si dimostri difficilmente conciliabile con il concetto tradizionale di Garantenstellung: nozione la quale è concepita, a tutt’oggi, secondo un approccio individualistico-accusatorio ormai anacronistico. In prospettiva de iure condendo, occorre, pertanto, focalizzare l’attenzione anche sul piano dell’agire collettivo. Alla luce di ciò, si propone, dunque, l’introduzione, nell’ambito della disciplina prevista dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, di un’apposita clausola di equivalenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.