Lo scritto analizza l'ordinanza n. 25064 resa dalla Corte di cassazione il 16 settembre 2021. La Corte ha affermato che l’art. 64, lettere b) e g) della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo.
Franzina, P., La concessione di una freezing injunction non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio, <<TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE>>, 2022; 2022 (2): 356-365 [http://hdl.handle.net/10807/199421]
La concessione di una freezing injunction non preclude la riconoscibilità in Italia della successiva sentenza di merito resa nel medesimo giudizio
Franzina, Pietro
2022
Abstract
Lo scritto analizza l'ordinanza n. 25064 resa dalla Corte di cassazione il 16 settembre 2021. La Corte ha affermato che l’art. 64, lettere b) e g) della legge 31 maggio 1995, n. 218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato deve essere interpretato nel senso che non può dirsi integrata una violazione dei diritti essenziali della difesa e delle garanzie ascrivibili all’ordine pubblico processuale italiano, idonea a giustificare il diniego del riconoscimento di una sentenza straniera, per il solo fatto che la sentenza in questione sia stata resa all’esito di un procedimento nel corso del quale il debitore della sentenza è stato il destinatario di un provvedimento cautelare in personam, concesso inaudita altera parte, secondo il modello della freezing injunction inglese. Il riconoscimento di una sentenza straniera preceduta da un provvedimento cautelare può essere negato in forza delle disposizioni citate solo quando l’emanazione di detto provvedimento abbia comportato una violazione delle garanzie processuali fondamentali tale da tradursi, per la sua rilevante incidenza, in una lesione del diritto di difesa rispetto all’intero processo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.