Gli AA., annotando le sentenze in rassegna in tema di unico azionista di società di capitali, rilevano come le Sezioni Unite cambiando una precedente giurisprudenza abbiano affermato l' applicabilità dell' art. 2362 c.c. all' unico azionista anche se persona giuridica, e come la Corte d' Appello di Milano abbia ribadito tale regola e abbia altresì statuito per sfuggire all' applicazione della norma. Rilevano anche come la Cassazione abbia affermato la competenza del giudice italiano a conoscere delle responsabilità, ex art. 2632 c.c., dell' unico socio delle società per azioni con sede in Italia, ancorché l' unico azionista sia straniero. Tale sentenza pare agli AA. fondamentalmente corretta nell' individuazione del momento e quindi del luogo in cui sorge la responsabilità illimitata ex art. 2632 c.c., ma si espone a critica quando ripropone un parallelismo assoluto tra legge applicabile e giurisdizione. Per quanto riguarda la questione dell' applicabilità dell' art. 2632 c.c. alle persone giuridiche socie, gli AA. commentano con compiacimento la sentenza, aderendo anche alla sua motivazione. Per quanto riguarda la decisione della Corte d' Appello di Milano gli AA. manifestano il loro consenso in linea di principio con l' impostazione seguita dal Collegio, ma esprimono dubbi, soprattutto in prospettiva futura, sulla congruità della decisione rispetto ai fatti emersi in corso di causa, e si augurano che in un prossimo futuro la Cassazione si decida ad affrontare in maniera meno formalistica il problema del "paravento" della personalità giuridica, mettendo a disposizione dei giudici di merito uno strumento ampiamente collaudato all' estero, quale è quello del "Durchgriff", anziché lasciare il risultato delle decisioni, alla casuale severità nell' accertamento di simulate intestazioni.

Presti, G. M. G., Denozza, F., Questioni in tema di "unico azionista", <<GIURISPRUDENZA COMMERCIALE>>, 1982; (2): 614-630 [http://hdl.handle.net/10807/19741]

Questioni in tema di "unico azionista"

Presti, Gaetano Maria Giovanni;
1982

Abstract

Gli AA., annotando le sentenze in rassegna in tema di unico azionista di società di capitali, rilevano come le Sezioni Unite cambiando una precedente giurisprudenza abbiano affermato l' applicabilità dell' art. 2362 c.c. all' unico azionista anche se persona giuridica, e come la Corte d' Appello di Milano abbia ribadito tale regola e abbia altresì statuito per sfuggire all' applicazione della norma. Rilevano anche come la Cassazione abbia affermato la competenza del giudice italiano a conoscere delle responsabilità, ex art. 2632 c.c., dell' unico socio delle società per azioni con sede in Italia, ancorché l' unico azionista sia straniero. Tale sentenza pare agli AA. fondamentalmente corretta nell' individuazione del momento e quindi del luogo in cui sorge la responsabilità illimitata ex art. 2632 c.c., ma si espone a critica quando ripropone un parallelismo assoluto tra legge applicabile e giurisdizione. Per quanto riguarda la questione dell' applicabilità dell' art. 2632 c.c. alle persone giuridiche socie, gli AA. commentano con compiacimento la sentenza, aderendo anche alla sua motivazione. Per quanto riguarda la decisione della Corte d' Appello di Milano gli AA. manifestano il loro consenso in linea di principio con l' impostazione seguita dal Collegio, ma esprimono dubbi, soprattutto in prospettiva futura, sulla congruità della decisione rispetto ai fatti emersi in corso di causa, e si augurano che in un prossimo futuro la Cassazione si decida ad affrontare in maniera meno formalistica il problema del "paravento" della personalità giuridica, mettendo a disposizione dei giudici di merito uno strumento ampiamente collaudato all' estero, quale è quello del "Durchgriff", anziché lasciare il risultato delle decisioni, alla casuale severità nell' accertamento di simulate intestazioni.
1982
Italiano
Presti, G. M. G., Denozza, F., Questioni in tema di "unico azionista", <<GIURISPRUDENZA COMMERCIALE>>, 1982; (2): 614-630 [http://hdl.handle.net/10807/19741]
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