La nota commenta la sentenza del Tribunale di Massa, 15 aprile 2003, secondo la quale sugli agri marmiferi di Massa e Carrara - che soggiacciono ad un regime concessorio pubblicistico risultante dalla legislazione estense del 1846 tuttora in vigore e dalla legge regione Toscana n. 104/1995, alla stregua del quale essi appartengono al patrimonio indisponibile dei rispettivi Comuni e sono concessi per lo sfruttamento ai privati, che acquistano a titolo oneroso un diritto reale parziario di escavazione della cava - è impossibile l'acquisto per usucapione del diritto del concessionario, poiché l'usucapibilità vanificherebbe la finalità di concessione del bene pubblico sulla base della rigorosa valutazione delle qualità specifiche e degli obblighi assunti dall'aspirante concessionario, che connota la disciplina vigente, e sortirebbe pertanto l'esito di sottrarre il bene alla destinazione sua propria, in contrasto con il disposto dell'art. 828, II comma, cod. civ.

Renda, A., Dalla legislazione estense al sistema attuale il risultato non cambia: il diritto del concessionario di agro marmifero di Massa e Carrara è inusucapibile, <<IL FORO TOSCANO>>, 2003; V (3): 311-318 [http://hdl.handle.net/10807/1957]

Dalla legislazione estense al sistema attuale il risultato non cambia: il diritto del concessionario di agro marmifero di Massa e Carrara è inusucapibile

Renda, Andrea
2003

Abstract

La nota commenta la sentenza del Tribunale di Massa, 15 aprile 2003, secondo la quale sugli agri marmiferi di Massa e Carrara - che soggiacciono ad un regime concessorio pubblicistico risultante dalla legislazione estense del 1846 tuttora in vigore e dalla legge regione Toscana n. 104/1995, alla stregua del quale essi appartengono al patrimonio indisponibile dei rispettivi Comuni e sono concessi per lo sfruttamento ai privati, che acquistano a titolo oneroso un diritto reale parziario di escavazione della cava - è impossibile l'acquisto per usucapione del diritto del concessionario, poiché l'usucapibilità vanificherebbe la finalità di concessione del bene pubblico sulla base della rigorosa valutazione delle qualità specifiche e degli obblighi assunti dall'aspirante concessionario, che connota la disciplina vigente, e sortirebbe pertanto l'esito di sottrarre il bene alla destinazione sua propria, in contrasto con il disposto dell'art. 828, II comma, cod. civ.
2003
Italiano
Renda, A., Dalla legislazione estense al sistema attuale il risultato non cambia: il diritto del concessionario di agro marmifero di Massa e Carrara è inusucapibile, <<IL FORO TOSCANO>>, 2003; V (3): 311-318 [http://hdl.handle.net/10807/1957]
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