L’articolo propone una riflessione su di un istituto, qual è il livello di cava apuana, le cui ragioni di singolarità si riscontrano sia sotto il profilo delle fonti del diritto, risalendo esso ad una disciplina estense del 1846 tuttora vigente nell’ordinamento italiano, sia sotto il profilo della sua ricomprensione nel numerus clausus degli iura in re aliena (nell’ambito dei quali viene ad avvicinarsi ad una enfiteusi perpetua, amelioratizia e non affrancabile) proprio in virtù della disciplina recata dalle fonti estensi, sia sotto il profilo della coesistenza del diritto reale minore del privato con un sistema di affidamento da parte dell’Autorità di tipo concessorio, che precorre il regime minerario introdotto nel 1927. In questo quadro, l’articolo approfondisce i profili attinenti allo sfruttamento della cava da parte di un terzo cui il livellario conceda il bene in godimento produttivo, interrogandosi in particolare sull’applicabilità al contratto di affitto del precetto dell’emptio non tollit locatum di cui all’art. 1599 c.c. e sulla sussistenza o meno entro tale fattispecie di un diritto di prelazione a favore dell’affittuario rispetto alla cessione a terzi del diritto di livello.
Renda, A., Livello perpetuo ed affitto di cava apuana tra diritto estense, emptio non tollit locatum e prelazione, <<I CONTRATTI>>, 2008; XVI (3): 313-319 [http://hdl.handle.net/10807/1950]
Livello perpetuo ed affitto di cava apuana tra diritto estense, emptio non tollit locatum e prelazione
Renda, Andrea
2008
Abstract
L’articolo propone una riflessione su di un istituto, qual è il livello di cava apuana, le cui ragioni di singolarità si riscontrano sia sotto il profilo delle fonti del diritto, risalendo esso ad una disciplina estense del 1846 tuttora vigente nell’ordinamento italiano, sia sotto il profilo della sua ricomprensione nel numerus clausus degli iura in re aliena (nell’ambito dei quali viene ad avvicinarsi ad una enfiteusi perpetua, amelioratizia e non affrancabile) proprio in virtù della disciplina recata dalle fonti estensi, sia sotto il profilo della coesistenza del diritto reale minore del privato con un sistema di affidamento da parte dell’Autorità di tipo concessorio, che precorre il regime minerario introdotto nel 1927. In questo quadro, l’articolo approfondisce i profili attinenti allo sfruttamento della cava da parte di un terzo cui il livellario conceda il bene in godimento produttivo, interrogandosi in particolare sull’applicabilità al contratto di affitto del precetto dell’emptio non tollit locatum di cui all’art. 1599 c.c. e sulla sussistenza o meno entro tale fattispecie di un diritto di prelazione a favore dell’affittuario rispetto alla cessione a terzi del diritto di livello.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.