Nella nota si dimostra come l’accoglimento di una ricostruzione della delegazione di debito incentrata sulla c.d. teoria atomistica, in luogo di quella c.d. unitaria fatta propria dalla sentenza della Cassazione annotata (Cass., 11 settembre 2007, n. 19090), non comporti soltanto le diverse conseguenze effettuali normalmente evidenziate in dottrina, ma implichi anche una diversa rilevanza degli elementi costitutivi e postuli un supplemento di volontarismo nell’integrazione della fattispecie, segnatamente la necessità di ricostruire autonomamente l’accettazione dello iussum da parte del delegato nei confronti del delegante e l’accettazione delegatoria da parte del delegato nei confronti del delegatario, non potendosi inferire dalla prima l’integrazione della seconda.
Renda, A., Sulla distinzione tra accettazione dello iussum ed accettazione delegatoria nella delegazione di debito, <<IL FORO ITALIANO>>, 2008; CXXXIII (6): 1966-1972 [http://hdl.handle.net/10807/1948]
Sulla distinzione tra accettazione dello iussum ed accettazione delegatoria nella delegazione di debito
Renda, Andrea
2008
Abstract
Nella nota si dimostra come l’accoglimento di una ricostruzione della delegazione di debito incentrata sulla c.d. teoria atomistica, in luogo di quella c.d. unitaria fatta propria dalla sentenza della Cassazione annotata (Cass., 11 settembre 2007, n. 19090), non comporti soltanto le diverse conseguenze effettuali normalmente evidenziate in dottrina, ma implichi anche una diversa rilevanza degli elementi costitutivi e postuli un supplemento di volontarismo nell’integrazione della fattispecie, segnatamente la necessità di ricostruire autonomamente l’accettazione dello iussum da parte del delegato nei confronti del delegante e l’accettazione delegatoria da parte del delegato nei confronti del delegatario, non potendosi inferire dalla prima l’integrazione della seconda.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.