L’Autore commenta in maniera critica la decisione con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto la qualifica pubblicistica del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma TULPS, ai fini dell’integrazione del reato di peculato cui all’art. 314 c.p. – nel caso in cui quest’ultimo si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente – evidenziandone la scarsa persuasività, tanto sotto il profilo della concreta dinamica di corresponsione dell’imposta, quanto in rapporto alla non persuasiva riconduzione nell’alveo dei servizi pubblici di un’attività economica, qual è l’organizzazione e gestione del gioco lecito, che è sì regolamentata puntualmente da norme pubblicistiche ma rimane strutturalmente priva del quid proprium che caratterizza, ai fini penali, tale categoria.
D'Alessandro, F., Qualifiche soggettive pubblicistiche e discutibili estensioni dello statuto penale della Pubblica Amministrazione: le Sezioni Unite sull'omesso versamento del PR.E.U., <<GIURISPRUDENZA ITALIANA>>, 2021; (8-9): 1970-1975 [http://hdl.handle.net/10807/193891]
Qualifiche soggettive pubblicistiche e discutibili estensioni dello statuto penale della Pubblica Amministrazione: le Sezioni Unite sull'omesso versamento del PR.E.U.
D'Alessandro, Francesco
2021
Abstract
L’Autore commenta in maniera critica la decisione con cui le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto la qualifica pubblicistica del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma TULPS, ai fini dell’integrazione del reato di peculato cui all’art. 314 c.p. – nel caso in cui quest’ultimo si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del PREU, non versandoli al concessionario competente – evidenziandone la scarsa persuasività, tanto sotto il profilo della concreta dinamica di corresponsione dell’imposta, quanto in rapporto alla non persuasiva riconduzione nell’alveo dei servizi pubblici di un’attività economica, qual è l’organizzazione e gestione del gioco lecito, che è sì regolamentata puntualmente da norme pubblicistiche ma rimane strutturalmente priva del quid proprium che caratterizza, ai fini penali, tale categoria.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.