In the current Italian regulatory framework characterized by the profound reform of the Digital Administration Code, Legislative Decree of 7 March 2005, No. 82, implemented with the Law of 7 August 2015, No. 124 and the relative Legislative Decree of 26 August 2016, No. 179, followed by the “corrective decree” provided by Legislative Decree of 13 December 2017, No.217, this paper aims to examine, from a legal point of view, the role that social media play in implementing the model of digital and open administration. In particular, the analysis tries to reconstruct which rules, also in light of the recent developments, can constitute a legal basis for the extended and integrated use of social media in the public administration. In this respect, the paper examines the strengthening of citizens’ rights and the other provisions that give a strategic role to the use of social media in public activities, in the provision of services and in democratic participation. Considering the particular context of reference constituted by public action, the paper analyzes the principles and the norms that must be observed for a correct use of social media in the public administration, noting the necessity to adopt internal and external social media policy and clarifying the errors and risks in which administrations can incur. The analysis aims to demonstrate that, although social media are not explicitly provided for by the legislation, they find legal basis and are favored by a set of provisions that pervade the appearance of public administrations: using an expression deliberately incisive, the reference regulatory framework can lead to a “social open government”.

Il presente lavoro analizza l’evoluzione dell’amministrazione pubblica verso il modello di open government avvenuta con le ultime riforme del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e, in particolare, il ruolo che in tale sviluppo rivestono i social media da un punto di vista normativo. In specifico l’ultima profonda riforma che ha interessato il CAD, realizzata con la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 e il relativo d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nel porre la significativa rubrica “Carta della cittadinanza digitale” (art. 1 della legge delega 124/2015), palesa l’intenzione del legislatore di spostare la prospettiva dal processo di digitalizzazione delle amministrazioni alla cittadinanza digitale, ossia alla configurazione dei diritti dei cittadini nei confronti delle istituzioni, resa possibile dalle nuove tecnologie. A tal fine, la riforma ha previsto tra i criteri ispiratori, insieme ai principi di digital by default e digital first, proprio «la realizzazione di un’amministrazione digitale e aperta» (art. 1, comma 1, lett. n), legge 124/2015). Il principio viene declinato nel rafforzamento e nell’ampliamento dei principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e in questo processo acquisiscono spazio i social. In tale contesto normativo di riferimento il presente lavoro vuole esaminare, da un punto di vista giuridico, il ruolo che i social media rivestono nel realizzare il modello di amministrazione digitale e aperta. In particolare l’analisi cerca di ricostruire quali norme, anche alla luce delle recenti modifiche del Codice dell’amministrazione digitale, possono costituire fondamento normativo all’utilizzo esteso ed integrato dei social media nella pubblica amministrazione. Da tale punto di vista il contributo esamina il rafforzamento dei diritti dei cittadini avvenuto con le ultime riforme, che modificano i primi articoli del Codice e permettono di leggere all’interno del “diritto-madre” all’uso delle tecnologie di cui all’art. 3 e nel diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione di cui all’art. 7 un proficuo uso dei social media, idonei a garantire le finalità che quelle disposizioni si pongono. Con queste norme i social trovano, quindi, ingresso nelle attività pubbliche e nell’erogazione dei servizi da parte delle amministrazioni, ma rivestono un ruolo strategico anche nell’aspetto di partecipazione democratica e nel coinvolgimento nelle decisioni pubbliche grazie all’art. 9 del Codice, che tratta di e-democracy: la disposizione con l’ultima riforma è oggetto di un ampliamento e rafforzamento, nel quale trovano spazio anche i social media. Nelle stesse azioni tese a diffondere la cultura digitale, di cui all’art. 8 del Codice, ampiamente riformato, trovano ingresso i social, sia come uno strumento di cui l’amministrazione può avvalersi per favorire la diffusione della cultura digitale, sia come oggetto delle azioni specifiche e concrete di formazione e sviluppo delle competenze. Non sono solo le prime norme, dedicate ai diritti dei cittadini, a fornire un fondamento giuridico all’utilizzo dei social nell’azione delle pubbliche amministrazioni. Rilevano, da questo punto di vista, anche altre disposizioni e, particolarmente, l’art. 63 del Codice che nel delineare le caratteristiche e i criteri da seguire nell’erogazione di servizi online e nell’adozione di «strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti» pare alludere chiaramente all’utilizzo di strumenti come i social. Nella stessa configurazione di una “trasparenza attiva”, possibile grazie a politiche di open data, trova spazio l’utilizzo dei social media, in particolare nella costruzione della relazione di collaborazione e coinvolgimento con gli utenti necessaria a una strategia efficace fondata sui dati aperti. Sotto il profilo della trasparenza, l’amministrazione digitale e aperta trova riferimento normativo non solo nel Codice dell’amministrazione digitale, ma si fonda anche su ulteriori disposizioni quali in particolare, ai fini di questa analisi, la normativa sulla trasparenza e, in specifico, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato e integrato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (cosiddetto Freedom of information Act italiano): significativamente nell’art. 1 del d.lgs. 33/2013 viene chiarito che la trasparenza «concorre alla realizzazione di un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino». Il connubio tra trasparenza e digitalizzazione è insito al concetto stesso di disclosure, dal momento che gli strumenti digitali favoriscono ontologicamente la trasparenza: nel rapporto maggiormente diretto che viene a crearsi tra amministrazione e cittadino, dotato oggi di diverse possibilità di accesso (documentale, civico e generalizzato), può essere proficuo anche l’impiego dei social media. In considerazione del particolare contesto di riferimento costituito dall’azione delle pubbliche amministrazioni, il contributo non tralascia infine di considerare i principi e le norme che devono essere osservate per un utilizzo corretto dei social media nella pubblica amministrazione, rilevando gli errori e i rischi in cui possono altrimenti incorrere. L’analisi è tesa a dimostrare, che seppur i social media non siano espressamente previsti dalla normativa di riferimento sull’amministrazione digitale e aperta, trovano fondamenti normativi e sono favoriti da un insieme di disposizioni che pervadono la fisionomia stessa delle pubbliche amministrazioni: il contesto normativo di riferimento porta a poter spingersi a parlare di social open government.

Faini, F., Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta, <<INFORMATICA E DIRITTO>>, 2017; XXVI, fasc. 1-2/2017 (1-2): 319-345 [http://hdl.handle.net/10807/192107]

Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta

Faini, Fernanda
2017

Abstract

In the current Italian regulatory framework characterized by the profound reform of the Digital Administration Code, Legislative Decree of 7 March 2005, No. 82, implemented with the Law of 7 August 2015, No. 124 and the relative Legislative Decree of 26 August 2016, No. 179, followed by the “corrective decree” provided by Legislative Decree of 13 December 2017, No.217, this paper aims to examine, from a legal point of view, the role that social media play in implementing the model of digital and open administration. In particular, the analysis tries to reconstruct which rules, also in light of the recent developments, can constitute a legal basis for the extended and integrated use of social media in the public administration. In this respect, the paper examines the strengthening of citizens’ rights and the other provisions that give a strategic role to the use of social media in public activities, in the provision of services and in democratic participation. Considering the particular context of reference constituted by public action, the paper analyzes the principles and the norms that must be observed for a correct use of social media in the public administration, noting the necessity to adopt internal and external social media policy and clarifying the errors and risks in which administrations can incur. The analysis aims to demonstrate that, although social media are not explicitly provided for by the legislation, they find legal basis and are favored by a set of provisions that pervade the appearance of public administrations: using an expression deliberately incisive, the reference regulatory framework can lead to a “social open government”.
2017
Italiano
Volume a seguito di Call for papers e di relativa Tavola rotonda svolta il 20 dicembre 2017 presso il Museo del Novecento - Firenze
Faini, F., Social open government: l’utilizzo dei social media nell’amministrazione digitale e aperta, <<INFORMATICA E DIRITTO>>, 2017; XXVI, fasc. 1-2/2017 (1-2): 319-345 [http://hdl.handle.net/10807/192107]
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