Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti di un'autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti “doverosi” posti a tutela del risparmio che non investono scelte ed atti autoritativi , essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia , nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del neminem laedere
Boschetti, B., Sulla responsabilità per danni delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob). Cass., 27 ottobre 2020, n. 23489, <<GIURISPRUDENZA COMMERCIALE>>, 2021; 2021 (4): 741-755 [http://hdl.handle.net/10807/183960]
Sulla responsabilità per danni delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob). Cass., 27 ottobre 2020, n. 23489
Boschetti, Barbara
2021
Abstract
Le controversie relative alle domande proposte da investitori e azionisti nei confronti di un'autorità di vigilanza (Banca d'Italia e Consob) per i danni conseguenti alla mancata, inadeguata o ritardata vigilanza su banche e intermediari sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo la contestazione di poteri amministrativi, ma di comportamenti “doverosi” posti a tutela del risparmio che non investono scelte ed atti autoritativi , essendo tali autorità tenute a rispondere delle conseguenze della violazione dei canoni comportamentali della diligenza, prudenza e perizia , nonché delle norme di legge e regolamentari relative al corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, quali espressione del principio generale del neminem laedereI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.