Le Sezioni Unite applicano al pactum fiduciae immobiliare l’orientamento relativo al mandato ad acquistare senza rappresentanza e ne sanciscono il carattere informale, qualificando la dichiarazione del fiduciario come ricognitiva. Tale conclusione è sottoposta a critica, sia sotto il profilo della non piena assimilabilità del patto fiduciario al mandato, sia mettendo in evidenza il collegamento funzionale tra pactum fiduciae e gli atti traslativi del diritto reale.
Schiavone, G., Sui profili formali (e funzionali) dell'operazione fiduciaria immobiliare, <<RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA>>, 2020; (5): 1555-1566 [http://hdl.handle.net/10807/178848]
Sui profili formali (e funzionali) dell'operazione fiduciaria immobiliare
Schiavone, GiovanniPrimo
2020
Abstract
Le Sezioni Unite applicano al pactum fiduciae immobiliare l’orientamento relativo al mandato ad acquistare senza rappresentanza e ne sanciscono il carattere informale, qualificando la dichiarazione del fiduciario come ricognitiva. Tale conclusione è sottoposta a critica, sia sotto il profilo della non piena assimilabilità del patto fiduciario al mandato, sia mettendo in evidenza il collegamento funzionale tra pactum fiduciae e gli atti traslativi del diritto reale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.