Le Sezioni Unite applicano al pactum fiduciae immobiliare l’orientamento relativo al mandato ad acquistare senza rappresentanza e ne sanciscono il carattere informale, qualificando la dichiarazione del fiduciario come ricognitiva. Tale conclusione è sottoposta a critica, sia sotto il profilo della non piena assimilabilità del patto fiduciario al mandato, sia mettendo in evidenza il collegamento funzionale tra pactum fiduciae e gli atti traslativi del diritto reale.

Schiavone, G., Sui profili formali (e funzionali) dell'operazione fiduciaria immobiliare, <<RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA>>, 2020; (5): 1555-1566 [http://hdl.handle.net/10807/178848]

Sui profili formali (e funzionali) dell'operazione fiduciaria immobiliare

Schiavone, Giovanni
Primo
2020

Abstract

Le Sezioni Unite applicano al pactum fiduciae immobiliare l’orientamento relativo al mandato ad acquistare senza rappresentanza e ne sanciscono il carattere informale, qualificando la dichiarazione del fiduciario come ricognitiva. Tale conclusione è sottoposta a critica, sia sotto il profilo della non piena assimilabilità del patto fiduciario al mandato, sia mettendo in evidenza il collegamento funzionale tra pactum fiduciae e gli atti traslativi del diritto reale.
2020
Italiano
Schiavone, G., Sui profili formali (e funzionali) dell'operazione fiduciaria immobiliare, <<RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA>>, 2020; (5): 1555-1566 [http://hdl.handle.net/10807/178848]
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