Con la decisione in commento, la Suprema Corte, aderendo alla più recente e condivisa nozione funzionale di «malattia» penalmente rilevante, si sofferma sulla rilevanza che il nostro sistema penale riconosce al fattore temporale di un processo morboso. Quindi, con argomentazioni non del tutto condivise dall'autore, la Corte afferma la penale responsabilità del medico anche per l'ipotesi in cui la sua condotta colposa, pur non cagionando alcun oggettivo aggravamento dello stato di salute del paziente, determini il mero allungamento dei tempi di guarigione.
Celani, G., Nota a Cass., Sez.IV pen., sentenza n. 5315 dell'8 novembre 2019 - 10 febbraio 2020, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2020; (2): 1197-1206 [http://hdl.handle.net/10807/178762]
Nota a Cass., Sez.IV pen., sentenza n. 5315 dell'8 novembre 2019 - 10 febbraio 2020
Celani, Giovanni
2020
Abstract
Con la decisione in commento, la Suprema Corte, aderendo alla più recente e condivisa nozione funzionale di «malattia» penalmente rilevante, si sofferma sulla rilevanza che il nostro sistema penale riconosce al fattore temporale di un processo morboso. Quindi, con argomentazioni non del tutto condivise dall'autore, la Corte afferma la penale responsabilità del medico anche per l'ipotesi in cui la sua condotta colposa, pur non cagionando alcun oggettivo aggravamento dello stato di salute del paziente, determini il mero allungamento dei tempi di guarigione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.