Il contributo analizza la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 5522 del 21 novembre 2019, relativa al c.d. fenomeno del sexting fra minori, fattispecie ricondotta, in assenza di una specifica disciplina, nell’alveo dell’art. 600 ter c.p., disciplinante il reato di pornografia minorile. La nota ripercorre l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di pornografia minorile, affrontando la problematica del difficile inquadramento del fenomeno del sexting (primario e secondario) a partire dal mancato recepimento delle cause di non punibilità di cui alla disciplina europea. Il contributo prosegue analizzando la specifica tematica oggetto della Cassazione in commento, relativa alla qualificazione giuridica della condotta di diffusione di materiale sessualmente esplicito autoprodotto dal minore (nello specifico selfie pornografici), ricondotta dai giudici di legittimità all’interno della fattispecie di cessione di materiale pornografico di cui all’art. 600 ter co. 4 c.p. Alla luce dell’attuale quadro normativo, il c.d. sexting secondario si presta dunque ad antitetiche interpretazioni atteso che la sentenza in oggetto, quale ultimo approdo del Supremo collegio, valorizzando i rapporti con la nuova fattispecie di cui all’art. 612 ter c.p. e con la recente normativa in materia di cyberbullismo, si pone in netto contrasto con i precedenti arresti sul tema da parte della giurisprudenza di legittimità.
Taccardi, C., La Cassazione di fronte al difficile inquadramento normativo del sexting (secondario) a cavallo tra le norme in materia di pornografia minorile e la nuova fattispecie di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2020; 2020 (3): 1621-1652 [http://hdl.handle.net/10807/178678]
La Cassazione di fronte al difficile inquadramento normativo del sexting (secondario) a cavallo tra le norme in materia di pornografia minorile e la nuova fattispecie di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti
Taccardi, Cristiana
2020
Abstract
Il contributo analizza la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III penale, n. 5522 del 21 novembre 2019, relativa al c.d. fenomeno del sexting fra minori, fattispecie ricondotta, in assenza di una specifica disciplina, nell’alveo dell’art. 600 ter c.p., disciplinante il reato di pornografia minorile. La nota ripercorre l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di pornografia minorile, affrontando la problematica del difficile inquadramento del fenomeno del sexting (primario e secondario) a partire dal mancato recepimento delle cause di non punibilità di cui alla disciplina europea. Il contributo prosegue analizzando la specifica tematica oggetto della Cassazione in commento, relativa alla qualificazione giuridica della condotta di diffusione di materiale sessualmente esplicito autoprodotto dal minore (nello specifico selfie pornografici), ricondotta dai giudici di legittimità all’interno della fattispecie di cessione di materiale pornografico di cui all’art. 600 ter co. 4 c.p. Alla luce dell’attuale quadro normativo, il c.d. sexting secondario si presta dunque ad antitetiche interpretazioni atteso che la sentenza in oggetto, quale ultimo approdo del Supremo collegio, valorizzando i rapporti con la nuova fattispecie di cui all’art. 612 ter c.p. e con la recente normativa in materia di cyberbullismo, si pone in netto contrasto con i precedenti arresti sul tema da parte della giurisprudenza di legittimità.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.