Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali pronunciate in sede di ottemperanza sono appellabili solo quando dispongano misure aberranti e quando si pronuncino sulla regolarità del rito seguìto, sulle condizioni dell’azione, o sulla fondatezza del ricorso. Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza è rilevante non il tipo di condotta (attiva o omissiva) tenuta dall’amministrazione, né il carattere vincolato o discrezionale dell’attività dell’amministrazione, ma la non ottemperanza ad una statuizione vincolante della decisione giurisdizionale.
Cortesi, A. D., Commento a CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione, 10-08-2000, n. 4459, <<IL FORO ITALIANO>>, 2001; (I (anno 2001, parte III)): 276-278 [http://hdl.handle.net/10807/178525]
Commento a CONSIGLIO DI STATO; sezione IV; decisione, 10-08-2000, n. 4459
Cortesi, Alessandro Dario
2001
Abstract
Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali pronunciate in sede di ottemperanza sono appellabili solo quando dispongano misure aberranti e quando si pronuncino sulla regolarità del rito seguìto, sulle condizioni dell’azione, o sulla fondatezza del ricorso. Ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza è rilevante non il tipo di condotta (attiva o omissiva) tenuta dall’amministrazione, né il carattere vincolato o discrezionale dell’attività dell’amministrazione, ma la non ottemperanza ad una statuizione vincolante della decisione giurisdizionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.