Secondo l'Adunanza plenaria il progettista indicato va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo e, dunque, non rientra nella figura del concorrente, né in quella di operatore economico; per questa ragione, e per il divieto di avvalimento c.d. a cascata desumibile nel regime del precedente codice dei contratti pubblici, il progettista non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento. Nel commento alla sentenza la questione affrontata dall'Adunanza plenaria viene valutata in un contesto più ampio, con particolare riferimento alle ulteriori limitazioni alla possibilità di ricorrere all'avvalimento previste dal codice dei contratti pubblici e alla loro compatibilità con le direttive europee.
D'Angelo, G., Nota a Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13, <<IL FORO ITALIANO>>, 2020; (11): 578-584 [http://hdl.handle.net/10807/177716]
Nota a Cons. Stato, ad. plen., 9 luglio 2020, n. 13
D'Angelo, Giovanni
2020
Abstract
Secondo l'Adunanza plenaria il progettista indicato va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo e, dunque, non rientra nella figura del concorrente, né in quella di operatore economico; per questa ragione, e per il divieto di avvalimento c.d. a cascata desumibile nel regime del precedente codice dei contratti pubblici, il progettista non può utilizzare l'istituto dell'avvalimento. Nel commento alla sentenza la questione affrontata dall'Adunanza plenaria viene valutata in un contesto più ampio, con particolare riferimento alle ulteriori limitazioni alla possibilità di ricorrere all'avvalimento previste dal codice dei contratti pubblici e alla loro compatibilità con le direttive europee.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.