Si analizza la rilevanza dell'infermità fisica o psichica ai fini del rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute. L'Autore esamina inoltre le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019 per la verifica ex art. 47-ter, co. 1-ter, ord. penit.
Pisati, M., Nota redazionale a: CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I penale, sentenza n. 36969 del 7 giugno 2019 - 3 settembre 2019 - Pres. De Tommasi - Rel. Cappuccio., <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2019; XXXV (4): 1565-1570 [https://hdl.handle.net/10807/177613]
Nota redazionale a: CORTE DI CASSAZIONE, Sezione I penale, sentenza n. 36969 del 7 giugno 2019 - 3 settembre 2019 - Pres. De Tommasi - Rel. Cappuccio.
Pisati, Michele
2019
Abstract
Si analizza la rilevanza dell'infermità fisica o psichica ai fini del rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute. L'Autore esamina inoltre le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 20 febbraio 2019 per la verifica ex art. 47-ter, co. 1-ter, ord. penit.File in questo prodotto:
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