Il giudizio di sanabilità dell’opera abusiva deve essere condotto sulla base della normativa vigente al momento del rilascio della concessione in sanatoria, anche se l’opera non era conforme alla normativa del tempo in cui è stata realizzata. Il riattamento di un sottotetto di edificio esistente, con rialzo del medesimo, non costituisce realizzazione di un nuovo edificio, ma ristrutturazione dell’esistente. Ne consegue che non trova applicazione la disciplina delle distanze dai confini e non esistono potenziali controinteressati. Il recupero del sottotetto va considerato ristrutturazione ex art. 3, comma 2 della L.R. Lombardia 15 luglio 1996, n. 15 anche se comporta un aumento dell’altezza dell’edificio.
Cortesi, A. D., La «sanatoria giurisprudenziale» nella recente giurisprudenza dei TAR, <<URBANISTICA E APPALTI>>, 2003; (2): 215-221 [http://hdl.handle.net/10807/177586]
La «sanatoria giurisprudenziale» nella recente giurisprudenza dei TAR
Cortesi, Alessandro Dario
2003
Abstract
Il giudizio di sanabilità dell’opera abusiva deve essere condotto sulla base della normativa vigente al momento del rilascio della concessione in sanatoria, anche se l’opera non era conforme alla normativa del tempo in cui è stata realizzata. Il riattamento di un sottotetto di edificio esistente, con rialzo del medesimo, non costituisce realizzazione di un nuovo edificio, ma ristrutturazione dell’esistente. Ne consegue che non trova applicazione la disciplina delle distanze dai confini e non esistono potenziali controinteressati. Il recupero del sottotetto va considerato ristrutturazione ex art. 3, comma 2 della L.R. Lombardia 15 luglio 1996, n. 15 anche se comporta un aumento dell’altezza dell’edificio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.