Negli ultimi anni, nel tentativo di valorizzare la sussidiarietà penale e di favorire la deflazione dei processi, il legislatore ha introdotto diverse cause lato sensu di non punibilità di reati all’interno del codice penale. Nel prevedere la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), le condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.), la messa alla prova (art. 168 bis c.p.) e, da ultimo, con la cd. legge spazzacorrotti le condotte collaborative di cui all’art. 323 ter c.p. ci si è, peraltro, «dimenticato» che alcuni dei reati rientranti nell’ambito di operatività di tali istituti possono fondare anche la dipendente, ma autonoma, responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 e sarebbe stato auspicabile prendere posizione espressa sulle interrelazioni tra codice penale e microcodice contenuto proprio nel d.lgs. 231/2001. Alla luce di una corretta applicazione di quest’ultima disciplina e, in particolare, dell’art. 8, d.lgs. 231/2001 si può sostenere una generale irrilevanza della punibilità della persona fisica sulla punibilità della persona giuridica, anche se sarebbe opportuno l’intervento dello stesso legislatore per ristabilire un po’ di coerenza sistematica.
Varraso, G., Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell'ente nel d.lgs. 231/2001 e non punibilità dell'imputato del reato presupposto, <<LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI>>, 2020; 2020 (1): 21-28 [https://hdl.handle.net/10807/177576]
Autonomia del sistema sanzionatorio a carico dell'ente nel d.lgs. 231/2001 e non punibilità dell'imputato del reato presupposto
Varraso, Gianluca
2020
Abstract
Negli ultimi anni, nel tentativo di valorizzare la sussidiarietà penale e di favorire la deflazione dei processi, il legislatore ha introdotto diverse cause lato sensu di non punibilità di reati all’interno del codice penale. Nel prevedere la particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), le condotte riparatorie (art. 162 ter c.p.), la messa alla prova (art. 168 bis c.p.) e, da ultimo, con la cd. legge spazzacorrotti le condotte collaborative di cui all’art. 323 ter c.p. ci si è, peraltro, «dimenticato» che alcuni dei reati rientranti nell’ambito di operatività di tali istituti possono fondare anche la dipendente, ma autonoma, responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 e sarebbe stato auspicabile prendere posizione espressa sulle interrelazioni tra codice penale e microcodice contenuto proprio nel d.lgs. 231/2001. Alla luce di una corretta applicazione di quest’ultima disciplina e, in particolare, dell’art. 8, d.lgs. 231/2001 si può sostenere una generale irrilevanza della punibilità della persona fisica sulla punibilità della persona giuridica, anche se sarebbe opportuno l’intervento dello stesso legislatore per ristabilire un po’ di coerenza sistematica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.