L’autore, nell’esame del provvedimento in epigrafe, rileva come - pur a fronte di una astratta compatibilità funzionale del trust rispetto agli scopi perseguiti dalle procedure concorsuali - il ricorso all’istituto non possa trovare tutela nell’ordinamento italiano, ove scopo dichiarato del trust sia quello di favorire la liquidazione del- l’attivo patrimoniale e di ripartirne il ricavato fra i creditori sociali, surrogando la disciplina imperativa prevista dal legislatore in tema di fallimento con quella volontaria articolata, al momento dell’istituzione del trust, dal- la società settlor insolvente.
Galluzzo, F., Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione, <<IL CORRIERE GIURIDICO>>, 2010; 2010 (4): 527-535 [http://hdl.handle.net/10807/177350]
Validità di un trust liquidatorio istituito da una società in stato di decozione
Galluzzo, Francesco
2010
Abstract
L’autore, nell’esame del provvedimento in epigrafe, rileva come - pur a fronte di una astratta compatibilità funzionale del trust rispetto agli scopi perseguiti dalle procedure concorsuali - il ricorso all’istituto non possa trovare tutela nell’ordinamento italiano, ove scopo dichiarato del trust sia quello di favorire la liquidazione del- l’attivo patrimoniale e di ripartirne il ricavato fra i creditori sociali, surrogando la disciplina imperativa prevista dal legislatore in tema di fallimento con quella volontaria articolata, al momento dell’istituzione del trust, dal- la società settlor insolvente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.