La nota commenta una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha ritenuto necessario - ai fini del risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 - la verifica della spettanza del bene della vita, sotteso all'adozione del provvedimento finale, ad eccezione del caso in cui l'istante sia un imprenditore. Tale soluzione è stata argomentata alla luce del riferimento effettuato dall'adunanza plenaria n. 5/2018 alla "lesione della libertà di autodeterminazione negoziale", che, per la pronuncia in commento, si riferirebbe unicamente all'impresa. Inoltre, il contributo affronta il tema della maturazione dell'indennità prevista dal d.p.r. 18 giugno 2002, n. 164.
Mirra, V., Nota a Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2018, n. 358, <<IL FORO ITALIANO>>, 2019; (4): 222-226 [http://hdl.handle.net/10807/176986]
Nota a Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2018, n. 358
Mirra, Vanna
2019
Abstract
La nota commenta una pronuncia del Consiglio di Stato, che ha ritenuto necessario - ai fini del risarcimento del danno da ritardo ex art. 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241 - la verifica della spettanza del bene della vita, sotteso all'adozione del provvedimento finale, ad eccezione del caso in cui l'istante sia un imprenditore. Tale soluzione è stata argomentata alla luce del riferimento effettuato dall'adunanza plenaria n. 5/2018 alla "lesione della libertà di autodeterminazione negoziale", che, per la pronuncia in commento, si riferirebbe unicamente all'impresa. Inoltre, il contributo affronta il tema della maturazione dell'indennità prevista dal d.p.r. 18 giugno 2002, n. 164.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.