La Cassazione prende posizione sulla rivalsa della struttura sanitaria nei riguardi del medico autore dell’intervento dannoso, per i casi non coperti dalla legge Gelli-Bianco. Per tali ipotesi conclude che la struttura sanitaria possa di regola recuperare solo una quota dell’esborso, mediante un’applicazione analogica dell’art. 2055 c.c. e non tutta la somma pagata a titolo risarcitorio. Tale esito deve essere giudicato con favore, poiché opera una chiara distinzione tra la responsabilità del debitore per fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c., che è responsabilità per fatto proprio del debitore (la struttura) e responsabilità per fatto altrui del preponente di cui all’art. 2049 c.c., ove invece si può più agevolmente ipotizzare un regresso per l’intero.
D'Adda, A., I rapporti interni tra debitore ed ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e qualche ombra), <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 2020; (2): 345-351 [http://hdl.handle.net/10807/170958]
I rapporti interni tra debitore ed ausiliario ex art. 1228: una opportuna messa a punto (con molte luci e qualche ombra)
D'Adda, Alessandro
2020
Abstract
La Cassazione prende posizione sulla rivalsa della struttura sanitaria nei riguardi del medico autore dell’intervento dannoso, per i casi non coperti dalla legge Gelli-Bianco. Per tali ipotesi conclude che la struttura sanitaria possa di regola recuperare solo una quota dell’esborso, mediante un’applicazione analogica dell’art. 2055 c.c. e non tutta la somma pagata a titolo risarcitorio. Tale esito deve essere giudicato con favore, poiché opera una chiara distinzione tra la responsabilità del debitore per fatto dell’ausiliario ex art. 1228 c.c., che è responsabilità per fatto proprio del debitore (la struttura) e responsabilità per fatto altrui del preponente di cui all’art. 2049 c.c., ove invece si può più agevolmente ipotizzare un regresso per l’intero.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.