Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’onere di provare i vizi della cosa venduta spetta al compratore che agisce per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La sentenza traccia nettamente la distinzione tra obbligazione e garanzia, per negare che a quest’ultima si applichino i principi relativi alla prova dell’inesatto adempimento. Nel presente contributo si approfondiscono le differenze strutturali tra le due figure e le ricadute in tema di onere probatorio, analizzando in particolare la struttura e la portata del concetto di garanzia pura, che le Sezioni Unite intendono in senso ancora troppo restrittivo. Si illustrano infine, su questa base, gli stretti rapporti tra la garanzia per vizi e l’assicurazione contro i danni.
Regazzoni, L., Le Sezioni Unite confermano l’onere probatorio in materia di garanzia per vizi e la distinzione tra garanzia e obbligazione, <<LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA>>, 5; (2019): 1055-1062 [http://hdl.handle.net/10807/170885]
Le Sezioni Unite confermano l’onere probatorio in materia di garanzia per vizi e la distinzione tra garanzia e obbligazione
Regazzoni, Luigi
2019
Abstract
Le Sezioni Unite hanno ribadito che l’onere di provare i vizi della cosa venduta spetta al compratore che agisce per la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo. La sentenza traccia nettamente la distinzione tra obbligazione e garanzia, per negare che a quest’ultima si applichino i principi relativi alla prova dell’inesatto adempimento. Nel presente contributo si approfondiscono le differenze strutturali tra le due figure e le ricadute in tema di onere probatorio, analizzando in particolare la struttura e la portata del concetto di garanzia pura, che le Sezioni Unite intendono in senso ancora troppo restrittivo. Si illustrano infine, su questa base, gli stretti rapporti tra la garanzia per vizi e l’assicurazione contro i danni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.