La recente introduzione dell’art. 42 d.l. n. 18/2020, nella parte in cui ha previsto che l’infezione da coronavirus contratta in ambito lavorativo dia luogo all’indennizzo INAIL, ha suscitato notevoli malumori fra gli imprenditori, preoccupati del fatto che tale norma estenda i rischi penali di cui sono ordinariamente gravati. A ciò è conseguita la richiesta, a Governo e Legislatore, di un intervento normativo – il c.d. scudo penale – volto a scongiurare questa eventualità. In realtà, come ha precisato lo stesso istituto previdenziale, la disposizione in parola non ha alcun riflesso sulle responsabilità datoriali, le quali sono e restano disciplinate dai principi vigenti in materia penale. Desta quindi notevoli perplessità il fatto che il Parlamento abbia dato seguito a tale istanza, tramite l’approvazione di una specifica norma volta a venire incontro alle pretese del mondo produttivo. A ben vedere, tuttavia, l’iniziativa pare giustificata da fini puramente elettorali, essendo priva di reali conseguenze sul piano giuridico.
Amato, D., Contagio da Covid-19 “in occasione di lavoro” e responsabilità datoriale: è davvero necessario uno scudo penale?, <<GIURISPRUDENZA PENALE TRIMESTRALE>>, 2020; (2): 32-38 [http://hdl.handle.net/10807/166598]
Contagio da Covid-19 “in occasione di lavoro” e responsabilità datoriale: è davvero necessario uno scudo penale?
Amato, Davide
2020
Abstract
La recente introduzione dell’art. 42 d.l. n. 18/2020, nella parte in cui ha previsto che l’infezione da coronavirus contratta in ambito lavorativo dia luogo all’indennizzo INAIL, ha suscitato notevoli malumori fra gli imprenditori, preoccupati del fatto che tale norma estenda i rischi penali di cui sono ordinariamente gravati. A ciò è conseguita la richiesta, a Governo e Legislatore, di un intervento normativo – il c.d. scudo penale – volto a scongiurare questa eventualità. In realtà, come ha precisato lo stesso istituto previdenziale, la disposizione in parola non ha alcun riflesso sulle responsabilità datoriali, le quali sono e restano disciplinate dai principi vigenti in materia penale. Desta quindi notevoli perplessità il fatto che il Parlamento abbia dato seguito a tale istanza, tramite l’approvazione di una specifica norma volta a venire incontro alle pretese del mondo produttivo. A ben vedere, tuttavia, l’iniziativa pare giustificata da fini puramente elettorali, essendo priva di reali conseguenze sul piano giuridico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.