Stando alla legislazione penale vigente, parrebbe che la discrezionalità giudizia- ria attenga solo alla fase sanzionatoria. La categoria in esame, nondimeno, assume rilievo anche nell’accertamento dei presupposti della responsabilità e in merito a molteplici scelte processuali: rivelando, in questi ultimi ambiti, una dimensione di carattere qualitativo. Il contributo riflette, dunque, sulla possibile introduzione di una disciplina che riporti alla luce del sole, garantendo il rispetto del principio di legalità, l’apprez- zamento discrezionale giudiziario in tutti i casi nei quali, in vista dell’applica- zione del diritto vigente, non si può fare a meno dell’attività valutativa posta in essere dal magistrato. Si evidenzia, tuttavia, come la dimensione qualitativa investa già oggi, e sia da valorizzarsi per il futuro, la stessa discrezionalità giudiziaria riguardante la fase sanzionatoria. Vengono pertanto tratteggiati i criteri di una possibile diversifi- cazione delle pene principali orientata a individualizzare le modalità di risposta al reato: proponendo, fra l’altro, una rivisitazione del concetto di proporziona- lità della pena, tradizionalmente inteso in senso aritmetico e, tuttavia, suscetti- bile di un’evoluzione nel senso di una complessiva ‘congruità’ delle conseguenze del reato rispetto al modello costituzionale di una prevenzione reintegratrice.

Iagnemma, C., Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio., <<RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE>>, 2019; (3): 1431-1475 [http://hdl.handle.net/10807/162971]

Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio.

Iagnemma, Caterina
2019

Abstract

Stando alla legislazione penale vigente, parrebbe che la discrezionalità giudizia- ria attenga solo alla fase sanzionatoria. La categoria in esame, nondimeno, assume rilievo anche nell’accertamento dei presupposti della responsabilità e in merito a molteplici scelte processuali: rivelando, in questi ultimi ambiti, una dimensione di carattere qualitativo. Il contributo riflette, dunque, sulla possibile introduzione di una disciplina che riporti alla luce del sole, garantendo il rispetto del principio di legalità, l’apprez- zamento discrezionale giudiziario in tutti i casi nei quali, in vista dell’applica- zione del diritto vigente, non si può fare a meno dell’attività valutativa posta in essere dal magistrato. Si evidenzia, tuttavia, come la dimensione qualitativa investa già oggi, e sia da valorizzarsi per il futuro, la stessa discrezionalità giudiziaria riguardante la fase sanzionatoria. Vengono pertanto tratteggiati i criteri di una possibile diversifi- cazione delle pene principali orientata a individualizzare le modalità di risposta al reato: proponendo, fra l’altro, una rivisitazione del concetto di proporziona- lità della pena, tradizionalmente inteso in senso aritmetico e, tuttavia, suscetti- bile di un’evoluzione nel senso di una complessiva ‘congruità’ delle conseguenze del reato rispetto al modello costituzionale di una prevenzione reintegratrice.
2019
Italiano
Iagnemma, C., Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale. Un rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio., <<RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE>>, 2019; (3): 1431-1475 [http://hdl.handle.net/10807/162971]
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