Le moderne tecniche di editing genetico consentono di manipolare il genoma umano, così da introdurre, sostituire o modificare una sequenza di DNA. Tali manipolazioni possono avere ad oggetto cellule somatiche, gameti o embrioni. Con riguardo, in particolare, all’utilizzo clinico della gene-manipolazione sui gameti e sugli embrioni destinati all’impianto, non pare, almeno allo stato attuale, che si tratti di pratiche scevre da rischi per la salute umana: così che a esse non può essere riconosciuta alcuna finalità terapeutica. Quando, tuttavia, siffatte metodiche avranno raggiunto un ade- guato livello di sicurezza per la salute umana, ben sarà possibile ricorrervi per correggere mutazioni genetiche causative di gravi malattie. Non può escludersi, peraltro, l’even- tualità che il gene editing venga utilizzato altresì al fine di potenziare il corredo genetico individuale: in modo tale da ridisegnarlo, selezionando le caratteristiche fisiche e mentali desiderate. Il che potrebbe determinare un pericoloso passaggio da un’eugenetica negativa a una positiva, in ragione della difficoltà di tracciare una netta distinzione tra il concetto di terapia e quello di potenziamento. Poste tali premesse di carattere medico, il contributo intende riflettere sulla possibile rilevanza penale delle condotte di gene-manipolazione alla luce dell’attuale quadro normativo, nonché in prospettiva de lege ferenda.
Iagnemma, C., L'editing genetico: una sfida (anche) normativa, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2019; (4): 1309-1318 [http://hdl.handle.net/10807/162967]
L'editing genetico: una sfida (anche) normativa
Iagnemma, Caterina
2019
Abstract
Le moderne tecniche di editing genetico consentono di manipolare il genoma umano, così da introdurre, sostituire o modificare una sequenza di DNA. Tali manipolazioni possono avere ad oggetto cellule somatiche, gameti o embrioni. Con riguardo, in particolare, all’utilizzo clinico della gene-manipolazione sui gameti e sugli embrioni destinati all’impianto, non pare, almeno allo stato attuale, che si tratti di pratiche scevre da rischi per la salute umana: così che a esse non può essere riconosciuta alcuna finalità terapeutica. Quando, tuttavia, siffatte metodiche avranno raggiunto un ade- guato livello di sicurezza per la salute umana, ben sarà possibile ricorrervi per correggere mutazioni genetiche causative di gravi malattie. Non può escludersi, peraltro, l’even- tualità che il gene editing venga utilizzato altresì al fine di potenziare il corredo genetico individuale: in modo tale da ridisegnarlo, selezionando le caratteristiche fisiche e mentali desiderate. Il che potrebbe determinare un pericoloso passaggio da un’eugenetica negativa a una positiva, in ragione della difficoltà di tracciare una netta distinzione tra il concetto di terapia e quello di potenziamento. Poste tali premesse di carattere medico, il contributo intende riflettere sulla possibile rilevanza penale delle condotte di gene-manipolazione alla luce dell’attuale quadro normativo, nonché in prospettiva de lege ferenda.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.