Il contributo commenta la sentenza pronunciata dalla CGUE nella causa C-165/17, Morgan Stanley, con specifico riferimento alla corretta applicazione del diritto di detrazione. La causa in commento traeva origine da un diverso recepimento delle disposizioni previste in materia di esenzione IVA per le prestazioni finanziarie da parte di Francia e Regno Unito. Nel primo Stato, infatti, i contribuenti hanno il diritto di optare per la rinuncia all’esenzione IVA di alcune operazioni finanziarie garantendosi il diritto di detrazione dell’imposta a monte applicata sull’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’esercizio di impresa. Nel Regno Unito, invece, le operazioni finanziarie sono esenti e non conferiscono il diritto di detrazione. La causa concerneva una fattispecie in cui una società inglese aveva costituito un sede secondaria in territorio francese, la quale, avendo esercitato l’opzione per la tassazione delle operazioni finanziaria, beneficiava del diritto detrazione e procedeva alla detrazione dell’imposta in relazione anche a spese sostenute nell’interesse esclusivo della propria casa madre
Arginelli, P., Rottoli, A., La rilevanza della stabile organizzazione ai fini IVA nella determinazione del pro-rata di detrazione, <<NOVITÀ FISCALI>>, 2019; 2019 (2019): 537-539 [http://hdl.handle.net/10807/158490]
La rilevanza della stabile organizzazione ai fini IVA nella determinazione del pro-rata di detrazione
Arginelli, Paolo;
2019
Abstract
Il contributo commenta la sentenza pronunciata dalla CGUE nella causa C-165/17, Morgan Stanley, con specifico riferimento alla corretta applicazione del diritto di detrazione. La causa in commento traeva origine da un diverso recepimento delle disposizioni previste in materia di esenzione IVA per le prestazioni finanziarie da parte di Francia e Regno Unito. Nel primo Stato, infatti, i contribuenti hanno il diritto di optare per la rinuncia all’esenzione IVA di alcune operazioni finanziarie garantendosi il diritto di detrazione dell’imposta a monte applicata sull’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’esercizio di impresa. Nel Regno Unito, invece, le operazioni finanziarie sono esenti e non conferiscono il diritto di detrazione. La causa concerneva una fattispecie in cui una società inglese aveva costituito un sede secondaria in territorio francese, la quale, avendo esercitato l’opzione per la tassazione delle operazioni finanziaria, beneficiava del diritto detrazione e procedeva alla detrazione dell’imposta in relazione anche a spese sostenute nell’interesse esclusivo della propria casa madreI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.