Con la decisione in commento la Corte di cassazione, ribadita la concezione nomologico-funzionale della causa penalmente rilevante, afferma la responsabilità penale di un medico endocrinologo per aver colposamente omesso un'attenta valutazione degli effetti positivi e negativi di un farmaco prescritto nel corso di un trattamento per la cura dell'obesità.
Celani, G., Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 8086 del 5 ottobre 2018 - 8 novembre 2018, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2019; 2019 (2): 742-749 [http://hdl.handle.net/10807/153586]
Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 8086 del 5 ottobre 2018 - 8 novembre 2018
Celani, Giovanni
2019
Abstract
Con la decisione in commento la Corte di cassazione, ribadita la concezione nomologico-funzionale della causa penalmente rilevante, afferma la responsabilità penale di un medico endocrinologo per aver colposamente omesso un'attenta valutazione degli effetti positivi e negativi di un farmaco prescritto nel corso di un trattamento per la cura dell'obesità.File in questo prodotto:
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