La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che in caso di lesioni cagionate al neonato durante il parto, è configurabile una corresponsabilità tra il medico ginecologo, per aver trascurato i segnali di sofferenza fetale, e le ostetriche, per l'omessa segnalazione del peggioramento del tracciato cardiotocografico, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze di entrambe le figure professionali.
Celani, G., Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 47801 del 5 ottobre 2018 - 19 ottobre 2018, <<RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO>>, 2019; 2019 (1): 308-313 [http://hdl.handle.net/10807/153579]
Nota a Cass., Sez. IV pen., sentenza n. 47801 del 5 ottobre 2018 - 19 ottobre 2018
Celani, Giovanni
2019
Abstract
La Corte di cassazione, nella sentenza in commento, chiarisce che in caso di lesioni cagionate al neonato durante il parto, è configurabile una corresponsabilità tra il medico ginecologo, per aver trascurato i segnali di sofferenza fetale, e le ostetriche, per l'omessa segnalazione del peggioramento del tracciato cardiotocografico, trattandosi di attività che rientrano nelle competenze di entrambe le figure professionali.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.