Il contributo analizza una recente pronuncia con cui la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se le operazioni di finanziamento in pool – effettuate da una banca italiana con la partecipazione di un istituto di credito estero non autorizzato da Banca d’Italia alla concessione del credito nel nostro Paese – integrino il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 TUB, anche quando la convenzione interbancaria regolativa dei rapporti interni al sindacato risulti formalmente articolata secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. La soluzione adottata dai giudici di legittimità appare convincente, tanto nella parte in cui conferma la decisione di merito in relazione al caso concreto, non essendo la figura del mandato senza rappresentanza di per sé idonea ad escludere una segmentazione della concessione del finanziamento in plurimi e distinti rapporti di credito; quanto nella misura in cui non estende la dichiarazione di illiceità a tutte le forme di prestito sindacato, essendo questo strumento di finanziamento – come ampiamente condiviso anche dall’autore – pienamente legittimo e meritevole laddove sia funzionale ad una genuina ripartizione del rischio di credito volta a facilitare la concessione di capitali.

Celani, G., I profili di abusiva attività finanziaria (Art. 132 TUB) nelle operazioni di prestito sindacato al vaglio della Corte Suprema, <<RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA>>, 2019; 2019 (3-4): 777-800 [http://hdl.handle.net/10807/153535]

I profili di abusiva attività finanziaria (Art. 132 TUB) nelle operazioni di prestito sindacato al vaglio della Corte Suprema

Celani, Giovanni
2019

Abstract

Il contributo analizza una recente pronuncia con cui la Suprema Corte è stata chiamata a stabilire se le operazioni di finanziamento in pool – effettuate da una banca italiana con la partecipazione di un istituto di credito estero non autorizzato da Banca d’Italia alla concessione del credito nel nostro Paese – integrino il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria di cui all’art. 132 TUB, anche quando la convenzione interbancaria regolativa dei rapporti interni al sindacato risulti formalmente articolata secondo lo schema del mandato senza rappresentanza. La soluzione adottata dai giudici di legittimità appare convincente, tanto nella parte in cui conferma la decisione di merito in relazione al caso concreto, non essendo la figura del mandato senza rappresentanza di per sé idonea ad escludere una segmentazione della concessione del finanziamento in plurimi e distinti rapporti di credito; quanto nella misura in cui non estende la dichiarazione di illiceità a tutte le forme di prestito sindacato, essendo questo strumento di finanziamento – come ampiamente condiviso anche dall’autore – pienamente legittimo e meritevole laddove sia funzionale ad una genuina ripartizione del rischio di credito volta a facilitare la concessione di capitali.
2019
Italiano
Celani, G., I profili di abusiva attività finanziaria (Art. 132 TUB) nelle operazioni di prestito sindacato al vaglio della Corte Suprema, <<RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA>>, 2019; 2019 (3-4): 777-800 [http://hdl.handle.net/10807/153535]
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