Le norme sopravvenute nel corso del giudizio che dispongano l’applicazione retroattiva di un trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore di un illecito amministrativo devono essere applicate anche d’ufficio, dunque pure quando l’interessato non abbia formulato uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, poiché la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni processuali previste per i giudizi d’impugnazione.
Cerbo, P., Nota redazionale a Cass., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405 in tema di applicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole nel corso del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, <<IL FORO ITALIANO>>, 2020; (2): 120-120 [http://hdl.handle.net/10807/152754]
Nota redazionale a Cass., sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27405 in tema di applicabilità della disciplina sopravvenuta più favorevole nel corso del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative
Cerbo, Pasquale
2020
Abstract
Le norme sopravvenute nel corso del giudizio che dispongano l’applicazione retroattiva di un trattamento sanzionatorio più favorevole all’autore di un illecito amministrativo devono essere applicate anche d’ufficio, dunque pure quando l’interessato non abbia formulato uno specifico motivo di ricorso sulla determinazione quantitativa della sanzione, poiché la natura e lo scopo squisitamente pubblicistici del principio del favor rei devono prevalere sulle preclusioni processuali previste per i giudizi d’impugnazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.