L’articolo si propone di riflettere sui diritti e i doveri delle coppie c.d. di fatto. Mosso dall’obiettivo di formulare una valutazione critica relativa al d.d.l. governativo n. 1339, presentato in Senato il 20 febbraio 2007, in particolare sulla originalità o sulla compromissorietà del modello de iure condendo, l’autore avvia la riflessione prendendo in esame la disciplina costituzionale della famiglia di cui all’art. 29 Cost. Mediante in richiamo ai passi salienti del dibattito in A.C., l’articolo ricostruisce i caratteri principali del modello costituzionale di famiglia e prende in rassegna le diverse letture che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno dato dell’istituto. Argomentando così a favore dell’esclusività del modello costituzionale nel senso di una riserva a quel modello di famiglia, fondata sul matrimonio, dei privilegi e dei benefici (ma pure delle responsabilità) che la stessa Costituzione gli assegna, l’autore precisa che tale esclusività non preclude affatto una rilevanza costituzionale delle situazioni di convivenza more uxorio, le quali possono derivare proprie garanzie dai principi fondamentali contenuti dagli artt. 2 e 3 Cost. Così impostata, la questione della tutela delle predette situazioni di fatto si qualifica come tutela di diritti della persona, senza far sorgere alcun contrasto con l’istituto della famiglia costituzionale, proprio in ragione della diversità delle due situazioni. Ne consegue che il legislatore ordinario, cui è preclusa un’estensione/equiparazione tout court della famiglia fondata sul matrimonio alla convivenza more uxorio, può tuttavia ricercare strumenti di tutela che riconoscano la predetta convivenza come formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. e facciano fronte alle esigenze di protezione che anche tale situazione fattuale può generare. Rilevando come le tutele legittimamente accordabili da parte dell’ordinamento debbano pur sempre rivolgersi a situazioni di fatto, l’autore precisa che tali situazioni devono poter essere identificate non tanto mediante atti di volontà degli interessati quanto mediante la rilevazione che si sono realizzate condizioni di fatto meritevoli di protezione. In ciò riconosce un carattere condivisibile del d.d.l. governativo, del quale esamina i principi ispiratori, con un utile sguardo ad esperienze straniere allo scopo di evidenziarne la relativa originalità. Infine, l’autore si interroga sulle possibili alternative alla disciplina proposta nel d.d.l., rilevando come il modello de iure condendo, originale nel panorama europeo, possa in definitiva positivamente rispondere alle esigenze, da un lato, di difesa dell’istituto della famiglia fondata sul matrimonio e così definita dalla carta costituzionale e, dall’altro, di protezione di situazioni di fatto al cui interno sorgono bisogni e responsabilità delle persone meritevoli di una garanzia giuridicamente qualificata.

Balduzzi, R., Il d.d.l. sui diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi: modello originale o escamotage compromissorio, <<QUADERNI REGIONALI>>, 2003; (2): 39-56 [http://hdl.handle.net/10807/152361]

Il d.d.l. sui diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi: modello originale o escamotage compromissorio

Balduzzi, Renato
2007

Abstract

L’articolo si propone di riflettere sui diritti e i doveri delle coppie c.d. di fatto. Mosso dall’obiettivo di formulare una valutazione critica relativa al d.d.l. governativo n. 1339, presentato in Senato il 20 febbraio 2007, in particolare sulla originalità o sulla compromissorietà del modello de iure condendo, l’autore avvia la riflessione prendendo in esame la disciplina costituzionale della famiglia di cui all’art. 29 Cost. Mediante in richiamo ai passi salienti del dibattito in A.C., l’articolo ricostruisce i caratteri principali del modello costituzionale di famiglia e prende in rassegna le diverse letture che la dottrina e la giurisprudenza costituzionale hanno dato dell’istituto. Argomentando così a favore dell’esclusività del modello costituzionale nel senso di una riserva a quel modello di famiglia, fondata sul matrimonio, dei privilegi e dei benefici (ma pure delle responsabilità) che la stessa Costituzione gli assegna, l’autore precisa che tale esclusività non preclude affatto una rilevanza costituzionale delle situazioni di convivenza more uxorio, le quali possono derivare proprie garanzie dai principi fondamentali contenuti dagli artt. 2 e 3 Cost. Così impostata, la questione della tutela delle predette situazioni di fatto si qualifica come tutela di diritti della persona, senza far sorgere alcun contrasto con l’istituto della famiglia costituzionale, proprio in ragione della diversità delle due situazioni. Ne consegue che il legislatore ordinario, cui è preclusa un’estensione/equiparazione tout court della famiglia fondata sul matrimonio alla convivenza more uxorio, può tuttavia ricercare strumenti di tutela che riconoscano la predetta convivenza come formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. e facciano fronte alle esigenze di protezione che anche tale situazione fattuale può generare. Rilevando come le tutele legittimamente accordabili da parte dell’ordinamento debbano pur sempre rivolgersi a situazioni di fatto, l’autore precisa che tali situazioni devono poter essere identificate non tanto mediante atti di volontà degli interessati quanto mediante la rilevazione che si sono realizzate condizioni di fatto meritevoli di protezione. In ciò riconosce un carattere condivisibile del d.d.l. governativo, del quale esamina i principi ispiratori, con un utile sguardo ad esperienze straniere allo scopo di evidenziarne la relativa originalità. Infine, l’autore si interroga sulle possibili alternative alla disciplina proposta nel d.d.l., rilevando come il modello de iure condendo, originale nel panorama europeo, possa in definitiva positivamente rispondere alle esigenze, da un lato, di difesa dell’istituto della famiglia fondata sul matrimonio e così definita dalla carta costituzionale e, dall’altro, di protezione di situazioni di fatto al cui interno sorgono bisogni e responsabilità delle persone meritevoli di una garanzia giuridicamente qualificata.
2007
Italiano
Balduzzi, R., Il d.d.l. sui diritti e i doveri delle persone stabilmente conviventi: modello originale o escamotage compromissorio, <<QUADERNI REGIONALI>>, 2003; (2): 39-56 [http://hdl.handle.net/10807/152361]
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