Dopo le sentenze Al-Khawaja e Schatschaschwili, l’impossibilità per l’imputato d’interrogare il testimone determinante può essere compensata da solide garanzie procedurali, a condizione che l’assenza dibattimentale del testimone non sia addebitabile all’autorità procedente e fosse imprevedibile nel corso delle indagini. Un minor rigore è invece richiesto per la testimonianza dell’assente dubbiosamente determinante ma comunque importante”, in quanto i fattori di bilanciamento possono ritenersi sufficienti pure a seguito di un’assenza prevedibile o comunque imputabile all’autorità procedente.
Casiraghi, R., I nuovi approdi “europei” del diritto al confronto, <<CASSAZIONE PENALE>>, 2019; 2019 (3): 1363-1376 [http://hdl.handle.net/10807/152059]
I nuovi approdi “europei” del diritto al confronto
Casiraghi, Roberta
2019
Abstract
Dopo le sentenze Al-Khawaja e Schatschaschwili, l’impossibilità per l’imputato d’interrogare il testimone determinante può essere compensata da solide garanzie procedurali, a condizione che l’assenza dibattimentale del testimone non sia addebitabile all’autorità procedente e fosse imprevedibile nel corso delle indagini. Un minor rigore è invece richiesto per la testimonianza dell’assente dubbiosamente determinante ma comunque importante”, in quanto i fattori di bilanciamento possono ritenersi sufficienti pure a seguito di un’assenza prevedibile o comunque imputabile all’autorità procedente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.